Cassazione Civile, Ordinanza n. 08498/2023 del 24/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Un soggetto ha proposto ricorso per revocazione avverso un'ordinanza della Corte di cassazione; la controparte, una società concessionaria del servizio radiotelevisivo, si è costituita nel giudizio. Il relatore ha rilevato l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito nei termini previsti dall'art. 369 c.p.c., in quanto dalla certificazione di cancelleria risultava che il ricorso notificato il 29 aprile 2022 non era stato depositato entro il termine di venti giorni dalla notifica. La Corte ha quindi esaminato la questione processuale e ha ritenuto che l'omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione determini improcedibilità rilevabile anche d'ufficio, non sanabile per effetto della costituzione del resistente e non superabile mediante il principio di cui all'art. 156 c.p.c., che riguarda le nullità per inosservanza di forme e non la violazione di termini perentori. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato improcedibile, con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per revocazione per mancato deposito nel termine di legge del ricorso notificato. Ha condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
Norme richiamate
il ricorso per cassazione deve essere depositato nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica; il mancato o tardivo deposito comporta improcedibilità rilevabile anche d'ufficio.
la regola sulla non rilevabilità della nullità per mancato raggiungimento dello scopo riguarda le forme in senso stretto e non si estende alla violazione di termini perentori previsti da norme speciali.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
in caso di rigetto o declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis
l'ulteriore importo dovuto è pari a quello previsto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Il deposito del ricorso per cassazione entro il termine stabilito dall'art. 369 c.p.c. costituisce un adempimento perentorio: il suo mancato rispetto determina l'improcedibilità dell'impugnazione.
- L'improcedibilità per tardivo o omesso deposito è rilevabile d'ufficio e non è sanata dalla costituzione della controparte.
- Il principio di cui all'art. 156 c.p.c. sul raggiungimento dello scopo non opera per la violazione di termini perentori, ma solo per irregolarità formali.
- La declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione comporta la condanna del ricorrente alle spese di lite e, se dovuto, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa speciale.
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