Cassazione Penale, Sentenza n. 36186/2022 del 26/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti erano stati condannati per il reato di diffamazione (art. 595 c.p.) per aver diffuso un comunicato sindacale poi pubblicato online che lasciava intendere che la Santini fosse stata scorrettamente favorita nel comando presso l'Agenzia delle Entrate, insinuando l'esistenza di un "santo protettore" e dubbi sulla trasparenza della procedura. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto vizi di motivazione e violazione di legge lamentando che la critica si limitava a segnalare l'atipicità della procedura, che il fatto posto a fondamento della critica sarebbe vero, l'assenza di rilievi sulla pertinenza e che la prima parte del volantino riguardava la Provincia di Siena e non la Santini.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza e insufficiente specificità. Ha ritenuto che l'esimente del diritto di critica richieda verità del fatto, continenza del linguaggio e interesse sociale all'informazione; nel caso concreto la critica si fondava su insinuazioni di illegittimità della procedura che i giudici di merito avevano invece accertato essere regolare, e i ricorrenti non hanno precisato in che cosa consisterebbe l'"atipicità" denunciata. Perciò è prevalsa la valutazione secondo cui il messaggio era manipolatorio/insinuante e non tutelato come diritto di critica. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di parte civile liquidate in euro 3.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 595, primo e terzo comma, cod. pen.
Applicata per qualificare la condotta come diffamazione: la pubblicazione di un comunicato che, mediante insinuazioni non fondate, offende la reputazione di una persona integra il reato; l'esimente del diritto di critica non opera se il fatto è falso o manipolato.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
limiti di enunciazione del motivo in cassazione
Richiamato per definire i limiti formali con cui è stato enunciato il motivo di ricorso in cassazione.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137 conv. L. 18/12/2020 n.176
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n.137, conv. con L. 18/12/2020, n.176
Norma richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale; procedimento formale di trasmissione degli atti.
Consente alla Corte di cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, di condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende, come avvenuto nella sentenza.
Massime di principio
- La critica pubblica è tutelata solo se si fonda su un "nucleo di verità": accuse basate su insinuazioni non provate e su manipolazione dei fatti non rientrano nell'esimente del diritto di critica.
- Per contestare la regolarità di una procedura pubblica occorre specificare i profili di illegittimità o anomalia; affermazioni generiche di "atipicità" sono insufficienti e rischiano di integrare diffamazione.
- La continenza del linguaggio e la pertinenza delle espressioni sono requisiti importanti, ma l'assenza di verità fattuale è predominante: se il fatto è falso, l'esame di pertinenza/continuità può diventare superfluo.
- Quando si pubblicano comunicati che riguardano persone identificabili è necessario evitare insinuazioni che lascino intendere favoreggiamenti o corruttele senza elementi probatori; la responsabilità penale è possibile anche per comunicati sindacali.
- In procedimenti di cassazione, i motivi devono essere specifici e ben argomentati; deduzioni generiche o prive di indicazione precisa dei fatti e del loro rispetto della legge sono soggette a dichiarazione di inammissibilità per manifesta infondatezza.
- Le sanzioni in caso di condanna per diffamazione possono comprendere multa, rifusione delle spese della parte civile e il pagamento alla Cassa delle ammende.
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