Cassazione Civile, Ordinanza n. 29608/2023 del 25/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (attore)
La controversia
Un uomo conveniva due donne davanti al Tribunale chiedendo, nei confronti della prima, la restituzione di somme che assumeva averle anticipato: una parte per il pagamento di rate di mutuo da lei contratto con banca e un'altra parte per spese sostenute in occasione della ristrutturazione di un immobile di proprietà della suocera; nei confronti della seconda chiedeva il risarcimento del danno per avere contribuito a ingenerare il convincimento che tutte le somme versate sarebbero state restituite. In primo grado le domande venivano accolte, con condanna alla restituzione e al risarcimento. In appello le convenute contestavano sia l'esistenza del mutuo tra le parti, sia la riconducibilità delle somme alla causale dedotta, sia l'ammissibilità della domanda risarcitoria nei confronti di una di esse e la fondatezza della pretesa verso l'altra. La Corte d'appello accoglieva l'appello sulla domanda risarcitoria e riduceva la somma dovuta a titolo restitutorio, rigettando la restante parte delle pretese. Il ricorrente per cassazione articolava cinque motivi: con i primi quattro censurava la ritenuta inammissibilità dei documenti prodotti in appello ex art. 345 c.p.c., sostenendo che essi fossero decisivi e che i fatti da provare fossero già oggetto di contraddittorio; lamentava altresì l'omesso esame di fatti decisivi, tra cui la prestazione di fideiussione, l'attività lavorativa svolta e i versamenti mensili effettuati; con il quinto motivo denunciava la liquidazione delle spese di lite sulla base di uno scaglione di valore errato, sostenendo che, a seguito del rigetto in appello della domanda risarcitoria, il valore della causa ai fini tariffari avrebbe dovuto essere più basso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi quattro motivi, ritenendo corretta la declaratoria di inammissibilità dei documenti prodotti per la prima volta in appello ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., e ha affermato che, in tema di domanda di restituzione di somme date a mutuo, l'attore deve provare non solo la consegna del denaro ma anche il titolo dell'obbligo restitutorio, senza che la deduzione del convenuto di una causale alternativa sposti l'onere probatorio. Ha invece accolto il quinto motivo, rilevando che la liquidazione delle spese di lite era stata effettuata sulla base di uno scaglione di valore non pertinente: per la domanda risarcitoria rigettata in appello, il valore doveva essere commisurato al decisum rilevante nel grado, e quindi allo scaglione inferiore. La sentenza d'appello è stata cassata limitatamente alla liquidazione delle spese relative all'appello della controparte, con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione per il nuovo regolamento delle spese, conformemente al principio di diritto enunciato.
Norme richiamate
Nel giudizio di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto produrli o proporli nel primo grado per causa ad essa non imputabile; la mera decisività del documento non basta.
L'attore che agisce per la restituzione di somme asseritamente date a mutuo deve provare tutti gli elementi costitutivi della domanda, compreso il titolo che genera l'obbligo di restituzione.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza e va parametrata al valore corretto della causa ai fini tariffari.
Il valore della causa si determina dalla domanda.
Nelle cause aventi ad oggetto somme di danaro, il valore si determina in base alla somma indicata dall'attore.
art. 5, comma 1, quarto periodo, d.m. n. 55/2014
Nei giudizi di pagamento di somme o liquidazione di danni, ai fini della determinazione del valore della causa si ha riguardo, di regola, alla somma attribuita alla parte vincitrice; in caso di rigetto, al petitum domandato.
Richiamato dal ricorrente in tema di spese, senza accoglimento del motivo principale su tale punto se non nei limiti della rideterminazione tariffaria.
Richiamato dal ricorrente nella censura sulle spese, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento parziale.
Richiamato dal ricorrente nella censura sulle spese, senza autonomo rilievo decisorio nel caso concreto.
d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni in L. n. 134/2012
La riforma ha inciso sull'art. 345 c.p.c., rendendo più rigorosa l'ammissibilità di nuovi documenti in appello.
Il valore della causa rileva per lo scaglione di liquidazione dei compensi; la Corte ne applica il criterio del decisum/disputatum secondo il tipo di esito del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, i documenti non prodotti in primo grado sono inammissibili se la parte non prova specificamente di non aver potuto produrli prima per causa non imputabile; non basta che i documenti siano rilevanti o che i fatti fossero già discussi tra le parti.
- Nell'azione di ripetizione di somme date a mutuo, l'attore deve dimostrare integralmente il fatto costitutivo della pretesa, cioè la consegna del denaro e il titolo della dazione; la semplice allegazione o la prova del versamento non consentono da sole di presumere il mutuo.
- La deduzione del convenuto di una causale alternativa della dazione non trasforma la sua difesa in un'eccezione sostanziale e non comporta inversione dell'onere della prova.
- Ai fini della liquidazione delle spese di lite, il valore della causa va determinato secondo il criterio legale pertinente al tipo di domanda e al reale contenuto della decisione; nelle cause di pagamento o risarcimento, occorre guardare al decisum quando la domanda è accolta, e al petitum quando è rigettata.
- In cause riunite ma autonome tra parti in parte diverse, le spese devono essere regolate separatamente per ciascuna causa, secondo il valore proprio di ciascuna controversia.
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