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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 461/2021 del 13/01/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la decisione del Consiglio Nazionale Forense che aveva confermato la sanzione disciplinare (sospensione dall'esercizio della professione per 2 mesi) irrogata dal Consiglio distrettuale di disciplina di Venezia per omesso pagamento di compensi dovuti a un collega domiciliatario. I principali profili di censura erano: (i) vizio di notifica/udienza (art. 160 c.p.c. e art. 6 I. n. 37/1934); (ii) illegittima composizione del collegio e inammissibilità della ricusazione, con la critica che il C.N.F. aveva deciso sulla ricusazione pur essendo composto da membri ricusati (artt. 51, 52, 53 c.p.c.); (iii) incompetenza territoriale del CDD Veneto per il criterio della prevenzione (art. 38 r.d.l. n. 1578/1933); (iv) prescrizione e natura dell'illecito (illecito permanente vs. cessazione per azione di accertamento negativo del credito); (v) eccesso di sanzione rispetto al principio del favor rei e alle previsioni del codice deontologico (art. 43, 65 cod. deontologico). In sintesi i ricorrenti lamentavano soprattutto un vizio procedurale grave circa la decisione sulla ricusazione da parte di un collegio in parte ricusato.

La decisione

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha accolto il terzo motivo (quello relativo alla ricusazione) ritenendolo fondato e assorbiti gli altri motivi. Ha rilevato che il C.N.F. aveva effettuato una valutazione in un unico contesto sia dell'ammissibilità che del merito della ricusazione e, pur avendo nel collegio componenti ricusati, aveva deciso sul fondo della ricusazione e aveva poi proseguito nel giudizio disciplinare: tale modo di procedere integra un vizio di nullità. Di conseguenza la Corte ha cassato la sentenza del C.N.F. e ha rinviato la causa al Consiglio Nazionale Forense in diversa composizione. L'istanza di sospensione dell'esecutorietà è stata assorbita dall'annullamento. Le spese del giudizio di cassazione sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 52 c.p.c.

    La proposizione della ricusazione sospende il processo, ma l'organo investito può preliminarmente valutare l'ammissibilità manifesta e, se l'istanza appare ictu oculi carente, procedere oltre senza sospendere; tuttavia la questione deve comunque essere devoluta al giudice competente per decidere sul fondo quando necessario

  • art. 53 c.p.c.

    Quando sia ricusato uno dei componenti del collegio, il collegio non può decidere sul fondo della ricusazione includendo i giudici ricusati: in ogni caso il giudice ricusato non può decidere sulla ricusazione

  • art. 51 c.p.c.

    Le cause di ricusazione sono tassative e vanno valutate con rigore; la semplice esistenza di precedenti provvedimenti non è automaticamente idonea a integrare la causa di "grave inimicizia" senza un concreto nesso

  • art. 18, comma 4, c.p.a.

    Nel processo amministrativo il giudice può disporre la prosecuzione del giudizio se la ricusazione è manifestamente infondata; la Corte richiama tale presidio a supporto dell'interpretazione estensiva secondo cui anche nel processo disciplinare il giudice può sindacare in limine l'ammissibilità

  • art. 160 c.p.c.

    Riferito in relazione alle formalità di comunicazione dell'udienza; la Corte valuta la rilevanza processuale di eventuali irregolarità ma non accoglie i motivi secondari una volta che il profilo di ricusazione è stato ritenuto determinante

  • r.d.l. n. 1578 del 1933, art. 38, 43, 64

    r.d.l. n. 1578/1933 (art. 38 e art. 64 richiamati)

    Art. 38 riferito alla competenza territoriale del consiglio distrettuale di disciplina e al criterio della prevenzione; la Corte non risolve definitivamente il profilo di competenza ma assorbe la questione in presenza del vizio di nullità procedurale sul tema della ricusazione

  • Codice deontologico forense (artt. 9, 43, 65)

    art. 9, art. 43, art. 65 cod. deontologico

    Art. 9 e 43 indicano i canoni di probità, dignità e decoro la cui violazione giustifica sanzione disciplinare; art. 65 disciplina i criteri per la comminazione della sanzione. La Corte osserva che il tema della sanzione potrà essere riesaminato dal nuovo collegio, anche alla luce del principio del favor rei ove applicabile

  • art. 111 Cost.

    Principio costituzionale di terzietà e imparzialità del giudice che investe anche il procedimento disciplinare: un giudice che non è terzo rispetto alla parte non può decidere sulla vicenda

  • I. n. 247/2012, art. 65, comma 5 (principio del favor rei)

    art. 65, comma 5, I. n. 247/2012

    Il principio del favor rei esteso alle sanzioni disciplinari implica che norme e criteri più favorevoli all'incolpato debbano essere presi in considerazione nella valutazione della sanzione

Massime di principio

  • La proposizione di ricusazione sospende il processo solo se l'istanza rispetta i requisiti formali e non appare manifestamente infondata; il collegio davanti al quale la ricusazione è proposta può effettuare una delibazione sommaria dell'ammissibilità per evitare abusi, ma non può decidere sul merito se tra i suoi componenti vi sono giudici ricusati
  • Se il giudice o i giudici nei confronti dei quali è proposta la ricusazione partecipano comunque alla decisione sul fondo, sorge un vizio di nullità che impone la rinnovazione del giudizio davanti a diverso collegio
  • Il principio di terzietà del giudice (art. 111 Cost.) è inderogabile: la presenza di anche un solo componente non terzo rispetto alla parte sulla decisione della ricusazione comporta l'obbligo di rimessione a giudice competente e la nullità di eventuali decisioni che ne derivino
  • Nel conflitto tra procedure disciplinari incardinate in sedi diverse, il criterio della prevenzione è rilevante per la determinazione della competenza territoriale, ma questioni di competenza possono essere assorbite quando sussiste un vizio procedurale più grave (es. decisione sulla ricusazione da parte di collegio in parte ricusato)
  • Il principio del favor rei si applica alle sanzioni disciplinari: ove sussistano norme o criteri più favorevoli all'incolpato questi devono essere considerati nella determinazione della sanzione, ma ciò non esclude il sindacato della correttezza procedurale
  • Le formalità di comunicazione delle udienze sono rilevanti ma, se il giudizio viene annullato per nullità connessa alla ricusazione, gli altri profili potranno essere riesaminati dal nuovo collegio; quindi è strategicamente prioritario contestare tempestivamente vizi di composizione del collegio
  • In presenza di più profili di censura (procedurali e di merito) un vizio processuale fondamentale che incide sulla garanzia di imparzialità può assorbire gli altri motivi e comportare la cassazione con rinvio

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