Cassazione Civile, Sentenza n. 455/2021 del 13/01/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
VERITAS impugnava la sentenza del Tribunale di Venezia che aveva confermato il decreto ingiuntivo con cui Voltolina otteneva la restituzione dell'IVA applicata su fatture relative alla tariffa integrata ambientale (TIA 2) per gli anni 2011-2013. La questione centrale era se la TIA 2 costituisse una prestazione corrispettiva soggetta ad IVA o un prelievo di natura tributaria esente da IVA; VERitas deduceva che la TIA 2 ha natura privatistica di corrispettivo (art. 238 D.lgs. 152/2006) e quindi soggetta ad IVA, e censurava l'attività interpretativa del giudice d'appello che aveva ravvisato elementi di natura tributaria nonostante la norma interpretativa (art. 14, comma 33, DL 78/2010 conv. L.122/2010).
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso di VERITAS ritenendo che il Tribunale di Venezia abbia errato nel discostarsi dal significato imposto dalla norma interpretativa (art. 14, comma 33, DL 78/2010) e dagli orientamenti delle Sezioni Unite (sent. SS.UU. n. 8631/2020). La Corte ha cassato in parte la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l'opposizione di VERITAS revocando il decreto ingiuntivo limitatamente all'importo di €78,32 (l'IVA applicata sulle fatture TIA 2). Le spese di lite sono compensate tra le parti alla luce del sopravvenuto arresto delle Sezioni Unite.
Norme richiamate
D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238
Disciplina la tariffa integrata ambientale (TIA 2) collegandone l'obbligo al possesso/detenzione di locali che producono rifiuti e utilizzando la nozione di "corrispettivo"; la Corte riconosce che, secondo la versione interpretativa recepita dalla legge interpretativa, la TIA 2 va qualificata come prestazione privatistica corrispettiva.
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 14, comma 33 (conv. L. 122/2010)
Norma di interpretazione autentica che chiarisce che la tariffa prevista dall'art. 238 D.lgs. 152/2006 non ha natura tributaria; la Cassazione ritiene vincolante tale interpretazione per il giudice ordinario e priva il giudice di merito della possibilità di riformulare la natura del prelievo con i criteri ermeneutici ordinari.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 1, 3, 4 (commi 2 e 3)
Disposizioni IVA invocate da VERITAS per sostenere che, essendo la TIA 2 qualificata come corrispettivo di un servizio, l'importo fatturato è soggetto ad IVA nei limiti stabiliti dal DPR; la Corte conferma l'applicabilità del regime IVA quando la prestazione è economica e svolta come attività commerciale.
Art. 12 disposizioni preliminari c.c.
Criteri ermeneutici generali; la Corte afferma che il giudice non può utilizzare tali criteri per negare l'efficacia vincolante di una norma interpretativa autentica che abbia fissato un significato determinato della norma interpretata.
Art. 3 Cost.
Parametro costituzionale utilizzato per valutare la ragionevolezza e la coerenza della scelta legislativa; la Corte ritiene che la scelta del legislatore di qualificare la TIA 2 come corrispettivo sia compatibile con il principio di ragionevolezza.
Direttiva 2006/112/CE, art. 13
Norma comunitaria relativa alle esenzioni IVA: la Corte richiama la giurisprudenza CJEU secondo cui l'esenzione richiede verifica delle modalità concrete di svolgimento dell'attività e della natura pubblicistica del soggetto; tuttavia, non sussisteva un dubbio europeo tale da imporre rinvio pregiudiziale.
Art. 267 TFUE
Norma che consente il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia; la Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta di rinvio perché il quesito era vago e/o la giurisprudenza comunitaria era già sufficientemente chiara.
Sentenza SS.UU. Corte di Cassazione n. 8631/2020
Orientamento nomofilattico delle Sezioni Unite che ha stabilito che la TIA 2, come interpretata dalla norma di cui all'art. 14, comma 33, D.L. 78/2010, ha natura privatistica e pertanto è soggetta ad IVA; decisione determinante per l'accoglimento del ricorso.
Sentenza Corte di Cassazione Sez. U. n. 5078/2016
Precedente richiamato riguardante la natura tributaria della TIA 1; utilizzato nella comparazione tra TIA 1 e TIA 2 per evidenziare la cesura normativa e la diversa qualificazione della nuova tariffa.
Massime di principio
- Una norma di interpretazione autentica che attribuisce un significato determinato a una disposizione vincola il giudice ordinario: il giudice non può disapplicare quel significato mediante i criteri ermeneutici ordinari.
- Se la legge (o la sua interpretazione autentica) qualifica la TIA 2 come corrispettivo della prestazione di gestione rifiuti, l'importo fatturato è generalmente soggetto ad IVA salvo che non risulti, dalle modalità concrete di svolgimento, che l'attività sia esercitata in veste di autorità pubblica secondo un regime pubblicistico (criterio indicato dalla giurisprudenza CJEU).
- La verifica se una prestazione pubblica è esente da IVA richiede un accertamento sui fatti e sulle concrete modalità di esercizio (regime giuridico del soggetto, poteri autoritativi, sinallagma economico): tale accertamento è di merito e non può essere svolto in sede di legittimità quando manchino elementi probatori nuovi.
- Il giudice nazionale deve considerare il quadro giurisprudenziale sovraordinato (Sezioni Unite della Cassazione e giurisprudenza CJEU) prima di disporre un rinvio pregiudiziale; il rinvio è dovuto solo se esiste un vero e proprio dubbio serio e non quando la questione sia già risolta in modo chiaro dalla giurisprudenza comunitaria.
- In contenziosi IVA su voci tariffarie di pubblici servizi, chi agisce per ottenere la restituzione deve individuare e provare specificamente le fatture/periodi e gli importi contestati; tuttavia, la parte può essere assistita da precedenti decisivi che evitano nuovi accertamenti di merito in Cassazione.
- Se sopravviene un pronunciamento delle Sezioni Unite favorevole a una parte nel corso del giudizio, la compensazione integrale delle spese processuali è praticabile.
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