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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 457/2021 del 13/01/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente principale, Stefano Giovacchini, ha chiesto il risarcimento dei danni per condotte della giudice delegata ai fallimenti Francesca Bresciani: in particolare la liquidazione ritenuta eccessiva di un compenso alla consulente Susanna Corsini e la revoca della sua nomina a curatore in più procedure, da cui avrebbe derivato un danno patrimoniale e non patrimoniale. Denuncia omissione di valutazione della relazione dell'Ispettorato del Ministero della Giustizia e carenze motivazionali della Corte d'Appello nel ritenere assente la "doppia ingiustizia" e il dolo. Il Ministero ha proposto ricorso incidentale denunciando la nullità della sentenza per omesso esame di elementi istruttori (relazione ministeriale) e violazione dell'art.116 c.p.c.. Sono anche state sollevate questioni processuali sulla validità delle notifiche degli atti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia errato nel valutare l'elemento soggettivo applicando il paradigma del delitto penale (art.323 c.p.) invece della nozione civile di fatto doloso ai sensi dell'art.2043 c.c., dovendosi nel giudizio di rinvio ex art.622 c.p.p. effettuare un autonomo accertamento civile (anche con riferimento alla colpa). Ha altresì censurato la Corte territoriale per avere omesso ogni motivazione sull'ammissibilità e sul valore probatorio della relazione ministeriale, documento rilevante per ricostruire rapporti e condotte. Quanto alla contestazione di intempestività della notifica del ricorso principale, le Sezioni Unite sono state richiamate e la Corte ha ritenuto giustificato l'errore e la tempestiva riattivazione del procedimento notificatorio (entro il termine stabilito dalla giurisprudenza), quindi il ricorso è ammissibile. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione perché decida nel merito secondo il principio di diritto enunciato: il giudice del rinvio deve verificare gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito secondo l'art.2043 c.c., valutando anche la relazione ministeriale.

Norme richiamate

  • art. 2043 cod. civ.

    Norma chiave per il giudizio civile di responsabilità: nel rinvio ex art.622 c.p.p. il giudice civile deve verificare la sussistenza del fatto illecito secondo la generale norma del danno (anche con valutazione dell'elemento soggettivo in termini di fatto doloso o colpa), indipendentemente dagli accertamenti penali

  • art. 323 cod. pen.

    Rilevato come riferimento penale per abuso d'ufficio; la Corte ha precisato che nel giudizio civile di rinvio non è vincolante il paradigma probatorio e la nozione di dolo penale e non si devono applicare automaticamente i criteri penali per valutare l'elemento soggettivo

  • art. 51 cod. proc. civ.

    Richiama il dovere di astensione del giudice; la Corte ha osservato che la mancata astensione e il ruolo di relatore possono incidere sull'obbligo di imparzialità e sulla responsabilità, e che la collegialità della decisione non esime dall'esame della possibile parzialità

  • d.P.R. 27 luglio 1988, n. 352

    Regolamenta i criteri di liquidazione degli incarichi di ausiliari del giudice; la Corte ha ritenuto che una politica di "lauti compensi" non sia di per sé prova dell'assenza di volontarietà nel favorire un consulente e che il rispetto del d.P.R. è elemento valutabile

  • art. 622 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il rinvio in sede civile della domanda di risarcimento promossa in sede penale; la Corte ha ribadito l'autonomia del giudizio civile di rinvio e l'obbligo del giudice civile di ri-valutare fatti ed elementi in termini civilistici

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato nella vicenda originale penale (sul punto dell'assoluzione/’non doversi procedere’) ma la Cassazione ha valutato che, sul versante civile, non può prevaricare la tipizzazione penale dell'elemento soggettivo

  • art. 116 cod. proc. civ.

    Principio del "prudente apprezzamento" delle prove: la Corte ha ritenuto illegittima l'omissione di motivazione sul valore della relazione ministeriale, essendo l'obbligo del giudice di valutare le prove e motivare le scelte

  • art. 2697 cod. civ.

    Onere della prova: la Corte ha richiamato che il giudice deve esaminare e valutare le prove offerte dalle parti (inclusa la relazione ministeriale) e non può omettere una ponderata valutazione

  • art. 325 e art. 327 cod. proc. civ.

    Norme sul termine per la notificazione del ricorso per cassazione; richiamate nella trattazione della tempistica e dei termini per la riattivazione della notifica

  • art. 330 cod. proc. civ.

    Regole sulla notificazione presso il domiciliatario/procuratore costituito: riferita nel quadro della giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla correttezza delle notifiche e sulle ipotesi di riattivazione

Massime di principio

  • Nel giudizio civile instaurato in rinvio da procedimento penale (art.622 c.p.p.) il giudice civile deve valutare autonomamente gli elementi dell'illecito ai sensi dell'art.2043 c.c.; non è vincolato alla qualificazione o agli standard probatori penali né all'accertamento del dolo penale.
  • L'elemento soggettivo richiesto in sede civile può essere il dolo generico o la colpa: la verifica deve essere fatta secondo i criteri civilistici e la domanda può essere accolta anche in presenza di divergenze rispetto all'esito penale.
  • Documenti ispettivi o relazioni ministeriali depositate nel fascicolo devono essere espressamente valutati dal giudice; l'omessa motivazione circa la loro utilizzabilità o il loro valore probatorio costituisce vizio che può portare alla cassazione.
  • La collegialità della decisione non elimina la necessità di garantire imparzialità: il fatto che un provvedimento sia adottato collegialmente non esonera dal valutare il comportamento di un componente che poteva avere conflitto o interesse (anche morale) e il ruolo di relatore richiede particolare attenzione.
  • Gli errori di notifica possono essere ammessi come "incolpevoli" se ricorrono le condizioni indicate dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (caso fortuito o equivalente, domicili effettivi/eletti, riattivazione tempestiva del procedimento notificatorio entro i termini indicati), ma la valutazione è rigorosa e richiede prova della diligenza e della tempestività nella riattivazione.

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