Cassazione Penale, Sentenza n. 16900/2025 del 06/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per reati connessi al traffico di stupefacenti e alla partecipazione ad associazione di tipo mafioso; il ricorso contestava la carenza di gravità indiziaria circa la partecipazione associativa, sostenendo che i contatti e gli interventi tecnici attribuiti al ricorrente non dimostravano un apporto volontario e consapevole alla associazione, né prove di affectio societatis o di concreto inserimento nel circuito di approvvigionamento e distribuzione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame. La Corte ha ritenuto che gli elementi indicati (due interventi tecnici sull'impianto, la conoscenza dell'inventario degli stupefacenti, la consegna/indicazione di quantità) non erano di per sé sufficienti a provare la partecipazione associativa ai sensi di 416-bis; ha precisato che non è stata adeguatamente dimostrata la volontaria e consapevole realizzazione di attività concrete e funzionali all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione. L'accoglimento di questo motivo ha reso inutile l'esame del secondo motivo relativo alle esigenze cautelari. Sono stati disposti gli adempimenti di cancelleria previsti.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74
Norma richiamata in relazione al capo di imputazione relativo al traffico di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto che la mera provenienza dello stupefacente dal contesto associativo o singoli atti di scambio non dimostra automaticamente la partecipazione all'associazione.
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73
Richiamata in relazione ad altri capi per delitti in materia di stupefacenti; la decisione evidenzia che indizi isolati (richieste, interlocuzioni, consegne) vanno contestualizzati e non bastano a provare l'apporto associativo.
Codice penale, art. 416-bis, comma 1
La Corte interpreta la norma richiedendo, per configurare la partecipazione all'associazione di tipo mafioso, la prova di un contributo volontario, consapevole e operativo, costituito da attività concrete funzionali all'esistenza o al rafforzamento dell'associazione; non è sufficiente il rapporto personale con un soggetto apicale o singoli atti isolati.
Codice di procedura penale, art. 309, comma 7
Norma procedurale che disciplina la competenza per il nuovo esame; la Corte rinvia il procedimento al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi di tale disposizione per il nuovo esame.
Disp. att. cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria da eseguire in seguito all'annullamento e al rinvio dell'ordinanza.
Massime di principio
- Per configurare la partecipazione ad una associazione per delinquere, e ancor più a quella di tipo mafioso, è necessario provare un apporto volontario e consapevole consistente in attività concrete e funzionali all'associazione; rapporti personali o aiuti isolati non sono sufficienti.
- La mera disponibilità di stupefacente proveniente dall'ambito associativo o la consegna/gestione di quantitativi non provano automaticamente l'appartenenza all'organizzazione senza elementi che dimostrino un ruolo operativo stabile e finalizzato al rafforzamento del sodalizio.
- Interventi tecnici o prestazioni di natura occasionale rese a un membro apicale devono essere valutati nel loro concreto effetto sulla vita e sull'organizzazione dell'associazione per valutarne la rilevanza associativa.
- Il giudice deve motivare in modo puntuale e specifico come ogni elemento indiziario contribuisca a dimostrare la partecipazione associativa, evitando conclusioni basate su correlazioni deduttive generiche.
- Se la gravità indiziaria rispetto alla partecipazione associativa è carente, le esigenze cautelari (custodia in carcere) non possono essere giustificate; in tal caso il provvedimento cautelare può essere annullato e il procedimento rimesso per nuovo esame.
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