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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16900/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per reati connessi al traffico di stupefacenti e alla partecipazione ad associazione di tipo mafioso; il ricorso contestava la carenza di gravità indiziaria circa la partecipazione associativa, sostenendo che i contatti e gli interventi tecnici attribuiti al ricorrente non dimostravano un apporto volontario e consapevole alla associazione, né prove di affectio societatis o di concreto inserimento nel circuito di approvvigionamento e distribuzione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame. La Corte ha ritenuto che gli elementi indicati (due interventi tecnici sull'impianto, la conoscenza dell'inventario degli stupefacenti, la consegna/indicazione di quantità) non erano di per sé sufficienti a provare la partecipazione associativa ai sensi di 416-bis; ha precisato che non è stata adeguatamente dimostrata la volontaria e consapevole realizzazione di attività concrete e funzionali all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione. L'accoglimento di questo motivo ha reso inutile l'esame del secondo motivo relativo alle esigenze cautelari. Sono stati disposti gli adempimenti di cancelleria previsti.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74

    Norma richiamata in relazione al capo di imputazione relativo al traffico di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto che la mera provenienza dello stupefacente dal contesto associativo o singoli atti di scambio non dimostra automaticamente la partecipazione all'associazione.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73

    Richiamata in relazione ad altri capi per delitti in materia di stupefacenti; la decisione evidenzia che indizi isolati (richieste, interlocuzioni, consegne) vanno contestualizzati e non bastano a provare l'apporto associativo.

  • Codice penale, art. 416-bis, comma 1

    La Corte interpreta la norma richiedendo, per configurare la partecipazione all'associazione di tipo mafioso, la prova di un contributo volontario, consapevole e operativo, costituito da attività concrete funzionali all'esistenza o al rafforzamento dell'associazione; non è sufficiente il rapporto personale con un soggetto apicale o singoli atti isolati.

  • Codice di procedura penale, art. 309, comma 7

    Norma procedurale che disciplina la competenza per il nuovo esame; la Corte rinvia il procedimento al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi di tale disposizione per il nuovo esame.

  • Disp. att. cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter

    Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria da eseguire in seguito all'annullamento e al rinvio dell'ordinanza.

Massime di principio

  • Per configurare la partecipazione ad una associazione per delinquere, e ancor più a quella di tipo mafioso, è necessario provare un apporto volontario e consapevole consistente in attività concrete e funzionali all'associazione; rapporti personali o aiuti isolati non sono sufficienti.
  • La mera disponibilità di stupefacente proveniente dall'ambito associativo o la consegna/gestione di quantitativi non provano automaticamente l'appartenenza all'organizzazione senza elementi che dimostrino un ruolo operativo stabile e finalizzato al rafforzamento del sodalizio.
  • Interventi tecnici o prestazioni di natura occasionale rese a un membro apicale devono essere valutati nel loro concreto effetto sulla vita e sull'organizzazione dell'associazione per valutarne la rilevanza associativa.
  • Il giudice deve motivare in modo puntuale e specifico come ogni elemento indiziario contribuisca a dimostrare la partecipazione associativa, evitando conclusioni basate su correlazioni deduttive generiche.
  • Se la gravità indiziaria rispetto alla partecipazione associativa è carente, le esigenze cautelari (custodia in carcere) non possono essere giustificate; in tal caso il provvedimento cautelare può essere annullato e il procedimento rimesso per nuovo esame.

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