Cassazione Penale, Ordinanza n. 28715/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su un motivo non consentito nel giudizio di legittimità avverso la sentenza di patteggiamento. Ha quindi disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, applicando la declaratoria senza formalità prevista dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un patteggiamento definito dal G.U.P. del Tribunale di Taranto, che ha applicato all'imputato la pena di anni quattro, giorni venti di reclusione ed euro 20.200,00 di multa per il reato di detenzione e cessione di stupefacenti in concorso. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge e carenza di motivazione. La Corte rileva però che la censura non attinge uno dei soli vizi deducibili avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p. ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., ossia: espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Norme richiamate
La sentenza impugnata è una pronuncia di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).
Nel ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento sono deducibili solo vizi specifici: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità.
artt. 110 c.p., 73, commi 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norme poste a base della contestazione: concorso di persone nel reato e detenzione/cessione di stupefacenti nelle forme richiamate dalla decisione di merito.
Massime di principio
- Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza diversa è inammissibile.
- La violazione di legge e la carenza di motivazione, quando non si risolvano in uno dei vizi tipizzati per il patteggiamento, non possono essere dedotte in cassazione avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p.
- L'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
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