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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30732/2022 del 05/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di appello che aveva confermato la responsabilità per lesioni e danneggiamento, denunciando in primo luogo la nullità del procedimento notificatorio: il decreto di citazione a giudizio era stato notificato a mezzo posta presso un indirizzo (Guardiagrele, via Sciusciardo, 139) non eletto quale domicilio dal Mancino e per compiuta giacenza. Si censura inoltre la mancata disposta notifica personale dell'avviso a mezzo della polizia giudiziaria e la conseguente celebrazione del processo in sua assenza (violazione dell'art. 604, comma 5-bis, c.p.p.). Altri motivi attengono alla carenza di motivazione sull'appello, alla contestata recidiva, alla determinazione della pena base nonostante l'assenza di certificazioni sulle lesioni e alla presunta violazione dell'art. 63, quarto comma, c.p., nella valutazione del concorso di aggravanti (art. 585 e art. 99, quarto comma, c.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto decisivo il vizio procedurale relativo alla notifica: non essendovi nel fascicolo alcuna elezione di domicilio nella via indicata e non essendo idonea la notifica per compiuta giacenza a garantire la conoscenza del processo, avrebbe dovuto il giudice di primo grado disporre la notifica dell'avviso all'imputato personalmente tramite polizia giudiziaria. La mancata osservanza di tale prescrizione comporta la nullità della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 604, comma 5-bis, c.p.p. La Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado e ha disposto la trasmissione degli atti al giudice di primo grado (ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. b). Si segnala inoltre che la Procura generale aveva chiesto rinvio per mancata acquisizione di una pagina della sentenza, poi acquisita successivamente.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti formali ai motivi di ricorso per cassazione: il ricorso è stato ammesso nei limiti richiesti da questa norma

  • art. 420-quater, comma 1, cod. proc. pen.

    Previsione della notifica dell'avviso all'imputato da parte della polizia giudiziaria quando la notifica a mezzo posta si perfezioni per compiuta giacenza; qui ritenuta obbligatoria e non eseguita

  • art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    Norma che tutela la presenza dell'imputato: la Corte ha dato rilievo alla nullità della sentenza di primo grado se il procedimento è stato celebrato in sua assenza senza le notifiche richieste

  • art. 623, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Prevede che all'annullamento delle decisioni di secondo e primo grado segua la trasmissione degli atti al giudice di primo grado; norma applicata per disporre la trasmissione al Tribunale

  • art. 63, quarto comma, cod. pen.

    Riferimento normativo relativo al cumulo/valutazione delle circostanze aggravanti: censurato nel ricorso ma la decisione principale si è basata su questioni processuali

  • art. 585 c.p.

    Delitto di lesioni: norma sanzionatoria richiamata in relazione al riconoscimento delle aggravanti

  • art. 99, quarto comma, cod. pen.

    Disciplina del concorso di circostanze: oggetto di contestazione nella determinazione della pena

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Norma richiamata con riferimento alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale in modalità telematica; nel caso il PG ha chiesto rinvio per mancata acquisizione di una pagina, poi integrata

Massime di principio

  • La notifica a mezzo posta perfezionata per compiuta giacenza non sostituisce automaticamente la notifica personale quando la legge richiede che l'avviso sia consegnato personalmente tramite la polizia giudiziaria: se la giacenza non garantisce la conoscenza del processo, la mancata notifica personale può determinare la nullità delle decisioni.
  • In presenza di notifica eseguita su indirizzo non eletto quale domicilio dall'imputato, il vizio è idoneo a compromettere la regolare costituzione del contraddittorio; il giudice di merito deve valutare e, se necessario, disporre le notifiche integrative prima di procedere.
  • La violazione delle garanzie di presenza dell'imputato (art. 604 e correlati) comporta, se riconosciuta, l'annullamento delle sentenze e la trasmissione degli atti al giudice di primo grado, anche da parte della Cassazione.
  • Le questioni di merito relative a recidiva, determinazione della pena e valutazione delle lesioni richiedono adeguata motivazione e prova (es. certificazioni mediche): carenze in tali ambiti possono essere esaminate solo dopo risolti i vizi processuali che incidono sulla regolare formazione del contraddittorio.
  • L'acquisizione successiva di parti mancanti del fascicolo (es. pagine della sentenza) può sanare difetti formali di rappresentazione documentale, ma non supplisce i vizî di notifica e di costituzione del contraddittorio che incidono sul diritto di difesa.

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