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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30722/2022 del 05/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente deduceva la nullità dell'ordinanza cautelare per insufficiente motivazione in ordine al pericolo di fuga (periculum). Sosteneva che la custodia cautelare, anche se strumentale alla estradizione, richiede la sussistenza di specifiche esigenze cautelari e non può fondarsi sulla sola esistenza della richiesta di estradizione. Contestava altresì l'omessa valutazione di misure meno afflittive e l'assenza di elementi concreti a supporto del pericolo di fuga.

La decisione

Il ricorso è stato ritenuto fondato. Il ricorrente ha depositato la sentenza della Corte d'Appello di Chisinau del 4 luglio 2022 che annullava la sentenza di condanna alla base della richiesta di estradizione; è pervenuta altresì comunicazione del Ministero della Giustizia che trasmetteva la revoca della domanda di estradizione. La Corte ha ritenuto che il sopravvenuto venir meno del titolo estradizionale fa venire meno il presupposto della misura cautelare strumentale alla consegna; l'ordinanza che aveva disposto la custodia in carcere è stata annullata senza rinvio. Si è disposto l'inoltro alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 626 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 626 c.p.p.

    Richiamato per gli adempimenti successivi alla decisione; nella sentenza viene utilizzato per disporre gli atti di cancelleria a seguito dell'annullamento dell'ordinanza cautelare.

  • Regole relative all'estradizione e alla custodia cautelare strumentale alla consegna (principio giurisprudenziale)

    Principio ricavabile dal provvedimento: la custodia cautelare disposta in funzione della consegna estradizionale perde la sua legittimazione se viene meno il titolo estradizionale (es. revoca della domanda o annullamento della sentenza estera). Inoltre, l'adozione della misura richiede motivazione specifica sul pericolo di fuga e la valutazione di misure meno afflittive.

Massime di principio

  • La custodia cautelare disposta in vista di una consegna/estradizione è strettamente collegata all'esistenza del titolo estradizionale: se la richiesta di estradizione viene revocata o il titolo viene meno, decade anche la legittimazione della misura cautelare.
  • Il giudice che dispone la custodia cautelare deve motivare specificamente il pericolo di fuga (periculum) con elementi concreti e non può limitarsi a richiamare la mera esistenza di una richiesta di estradizione.
  • È obbligatoria la valutazione, e la motivazione sull'eventuale esclusione, delle misure cautelari meno afflittive prima di adottare la custodia in carcere.
  • La produzione di atti o sentenze straniere sopravvenute, che incidano sul titolo estradizionale (es. annullamento della condanna), va considerata tempestivamente e può determinare l'immediata cessazione della misura cautelare.
  • La revoca formale della domanda di estradizione da parte dell'autorità che l'ha promossa determina effetti immediati sulla legittimità delle misure cautelari strumentali alla consegna.

Testo integrale

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