Cassazione Penale, Sentenza n. 30730/2022 del 05/08/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza del 03/06/2021 della Corte d'Appello di L'Aquila che aveva confermato la condanna di primo grado (14/06/2019) a tremila euro di ammenda per il reato previsto dall'art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, relativo alla illecita gestione di rifiuti speciali non pericolosi depositati per il recupero di parti e un vantaggio economico (fatto accertato in L'Aquila il 19/02/2016). I motivi erano: 1) violazione/erronea applicazione degli artt. 530 e 533 c.p.p. e dell'art. 2, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 36/2003, nonché motivazione manifestamente illogica circa la durata ultra-annuale del deposito con inversione dell'onere della prova; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte d'Appello preso atto della rinuncia alla sospensione condizionale della pena concessa in primo grado; erano altresì dedotte questioni relative all'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. e all'erronea qualificazione della pena (applicazione della multa/ammenda).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la condanna di primo grado con la pena dell'ammenda non era appellabile (art. 593 c.p.p.) e che l'atto di impugnazione in appello doveva essere riqualificato come ricorso per cassazione; la Corte d'Appello avrebbe dovuto trasmettere gli atti alla Cassazione ai sensi dell'art. 568 u.c. c.p.p. anziché pronunciarsi sul merito. La sentenza di appello è stata annullata senza rinvio per essere "inutiliter data" e, riqualificato l'appello in ricorso per cassazione, è stata annullata anche la sentenza del Tribunale del 14/06/2019 perché il reato si era estinto per prescrizione. In sintesi: annullamento senza rinvio della sentenza d'appello e annullamento della sentenza di primo grado per prescrizione.
Norme richiamate
d.lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1
Norma che punisce la illecita gestione di rifiuti; applicata al caso di rifiuti speciali non pericolosi. La Corte evidenzia la natura contravvenzionale della fattispecie per i rifiuti non pericolosi, con pena alternativa dell'ammenda o dell'arresto.
d.lgs. n. 36 del 2003, art. 2, comma 1, lett. g)
Richiamata dal ricorrente in relazione alla qualificazione dei materiali come rifiuti e ai relativi presupposti normativi; contestata la corretta applicazione della norma nella motivazione di merito.
codice di procedura penale, artt. 530 e 533
Articoli richiamati con riguardo ai vizi di motivazione e alla valutazione della prova; il ricorrente denunciava travisamento della prova e motivazione illogica.
codice di procedura penale, art. 593, ultimo comma
Interpretazione della Corte: la condanna alla pena dell'ammenda inflitta in primo grado non è appellabile; da ciò deriva l'inammissibilità dell'appello come mezzo ordinario di impugnazione e la necessità di trasmissione alla Cassazione.
codice di procedura penale, art. 568, ultimo comma
Norma che obbliga il giudice che riceve un atto di impugnazione con mezzo diverso da quello prescritto a verificare l'impugnabilità oggettiva e la volontà di impugnare, trasmettendo gli atti al giudice competente; la Corte ha ritenuto che la Corte d'Appello avrebbe dovuto applicarla.
codice penale, art. 131-bis
Richiamato dal ricorrente (presumo in relazione a cause di non punibilità o benefici), ma la decisione ha valorizzato più la questione dell'impugnazione e della prescrizione.
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8
Richiamato per la trattazione del ricorso secondo la procedura prevista dalla norma emergenziale; indica la regola processuale applicata alla trattazione del ricorso.
Massime di principio
- Se la pena inflitta in primo grado è un'ammenda non appellabile ai sensi dell'art. 593 c.p.p., l'atto di impugnazione proposto con mezzo diverso da quello legittimo deve essere riqualificato e gli atti trasmessi alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 568 c.p.p.; il giudice che riceve l'atto non deve decidere il merito inappellabile.
- L'errore materiale nella qualificazione della pena (ad esempio chiamarla 'multa' anziché 'ammenda' o viceversa) non incide sulla natura dell'impugnazione consentita: l'analisi della correttezza della pena resta di competenza del giudice competente, ma non legittima l'uso di un mezzo di impugnazione diverso da quello previsto dalla legge.
- Quando il giudice d'appello si è pronunciato su un gravame esercitato con mezzo non legittimo, la sua sentenza è annullabile senza rinvio come 'inutiliter data' e la Corte di Cassazione deve essere investita della valutazione sull'ammissibilità dell'impugnazione.
- La prescrizione del reato può intervenire nel corso del processo e far conseguire l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna; in situazioni simili è fondamentale verificare i termini di prescrizione maturati tra il fatto, la sentenza di primo grado e le successive impugnazioni.
- Sul piano probatorio, il giudice non può fondare una condanna su mere apparenze o su un'inversione dell'onere della prova: le doglianze sulla motivazione (contraddittorietà, illogicità, travisamento della prova) restano rimediabili tramite i canali di impugnazione appropriati.
- La rinuncia alla sospensione condizionale della pena concessa in primo grado non costituisce automaticamente un motivo di appello se il mezzo di impugnazione è inammissibile; le questioni processuali preliminari sull'ammissibilità dell'impugnazione devono essere risolte prima di entrare nel merito.
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