Cassazione Penale, Sentenza n. 30729/2022 del 05/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che, pur rideterminando alcune pene, confermava le condanne per trasporto, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti (hashish, cocaina, marijuana). Le censure principali riguardavano: la presunta inattendibilità delle dichiarazioni di Tiziano Angelo Petricelli (che si sarebbe assunto la responsabilità esclusiva per parte della merce); il travisamento della prova e la valutazione delle intercettazioni; la mancata esecuzione o insufficienza di accertamenti tossicologici (ricorso fondato sul solo narcotest); la richiesta di rinnovazione istruttoria per escutere il Petricelli su questioni come il prezzo di vendita; la mancata riqualificazione della detenzione di cocaina nella fattispecie più lieve (art. 73 DPR 309/1990, comma 5); la contestazione della confisca del denaro sequestrato (somme rinvenute in auto, in casa e presso i genitori) per presunta provenienza lecita; contestazioni specifiche sul ruolo di Coccia (presunta mera connivenza vs ruolo attivo) e sulla qualificazione delle prove intercettive a carico di Sayas.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le doglianze fossero essenzialmente una diversa lettura dei fatti e della prova già valutata dai giudici di merito, e non individuassero vizi di legge o travisamenti decisivi. Sul punto della credibilità di Petricelli la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato l'inattendibilità delle sue affermazioni alla luce delle circostanze e delle captazioni. È stato altresì ritenuto corretto il ricorso al narcotest congiuntamente ad altri elementi probatori per l'identificazione delle sostanze, e legittima la confisca delle somme in assenza di prova convincente della provenienza lecita. Le richieste di rinnovazione istruttoria sono state giudicate non necessarie perché non riguardavano prove nuove e decisive. Per quanto riguarda la non applicabilità dell'ipotesi attenuata dell'art. 73, comma 5, DPR 309/1990, la Corte ha condiviso la valutazione dei giudici di merito basata su quantità, modalità (interregionale) e reiterazione dell'attività illecita.
Norme richiamate
comma 1; comma 5 (menzionato in relazione alla possibile ipotesi più lieve)
La Corte ha ritenuto non applicabile l'ipotesi più lieve di cui al quinto comma in presenza di modalità interregionali, del dato ponderale e della reiterazione, elementi indicativi di inserimento stabile nel traffico illecito
Richiamata in relazione alla declaratoria d'ufficio invocata dalla difesa; la Corte ha ritenuto la doglianza infondata senza ritenere che vi fosse omessa o determinante applicazione della norma
Codice di procedura penale (cita come "art. (506 cod. proc. pen.")
La Corte ricorda il principio secondo cui il giudice di legittimità non sostituisce la propria valutazione in fatto a quella del giudice di merito: le valutazioni di credibilità e di fatto sono sindacabili in Cassazione solo per vizi motivazionali o travisamento della prova
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti: le valutazioni probatorie e di credibilità compiute dal giudice di merito si presumono corrette salvo travisamento o vizi rilevanti della motivazione
- Le dichiarazioni rese da un collaboratore o testimone (es. Petricelli) possono essere ritenute inattendibili se la motivazione del giudice di merito spiega la contraddittorietà o l’inverosimiglianza, e quella valutazione è difficilmente riformabile in Cassazione
- Per stabilire la natura della sostanza non è sempre richiesta una perizia tossicologica: il narcotest immediato, insieme ad altre evidenze (peso dichiarato, dinamica, intercettazioni), può essere ritenuto sufficiente se adeguatamente motivato
- La confisca delle somme sequestrate è legittima salvo prova convincente della lecita provenienza; la mera documentazione contabile insufficiente a superare la presunzione richiede elementi concreti e coerenti
- Richieste di rinnovazione istruttoria o di escussione di testi già assunti non saranno accolte se non emergono elementi nuovi e decisivi; il giudice valuta se la prova è effettivamente 'nuova' e necessaria
- Per ottenere la riqualificazione in favore di una fattispecie meno grave (es. art. 73 comma 5 DPR 309/1990) è necessario dimostrare l'assenza degli elementi che indicano un traffico strutturato: interregionalità, quantità significativa e reiterazione
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