Cassazione Penale, Sentenza n. 30731/2022 del 05/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugna l'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022 che aveva annullato il decreto con cui il pubblico ministero, ai sensi dell'art. 321 comma 3 c.p.p., aveva revocato il sequestro preventivo a carico di Norma Ciofani e Villanucci Loreta Annunziata. Il sequestro riguardava un'area demaniale con un cottage, concessa in passato alla Ciofani ed oggetto del procedimento per abusiva occupazione del bene demaniale. In sede di revoca il PM aveva disposto la restituzione del bene al Demanio dello Stato, indicato come avente diritto. Il ricorso del PM censura l'interpretazione del Tribunale secondo la quale, nella revoca ex art. 321 comma 3 c.p.p., la restituzione non potrebbe essere disposta in favore di un soggetto diverso dal sequestratario, sostenendo invece che la locuzione "interessato" delle norme rilevanti comprende l'avente diritto e che l'accertamento della titolarità del bene (che escluderebbe la funzione specialpreventiva e il periculum in mora) legittimava la restituzione al Demanio.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso del Procuratore e conferma, per motivi diversi da quelli indicati dal Tribunale di merito, l'illegittimità della revoca disposta dal PM. La Corte precisa i principi di diritto: 1) l'art. 321 comma 3 c.p.p. non impone che la restituzione, in caso di revoca, avvenga necessariamente in favore del solo soggetto nei cui confronti il sequestro fu eseguito; il termine "interessato" può includere anche l'avente diritto; 2) il pubblico ministero può dunque disporre la restituzione in favore dell'avente diritto ove questi abbia fornito dimostrazione del proprio titolo e non sussista una controversia seria sulla proprietà; 3) se invece esiste una controversia effettiva e seria circa la titolarità del bene, il giudice penale deve riferire la questione al giudice civile e mantenere il sequestro fino alla decisione civile, sicché il PM non può legittimamente revocare il sequestro restituendo il bene a un soggetto diverso dal sequestratario senza che la controversia sia stata risolta. Nel caso di specie la controversia tra Demanio dello Stato e il soggetto sequestratario (che dichiara di avere una concessione e la sua proroga) è seria e non è stata accertata giudizialmente, pertanto la revoca e la restituzione disposte dal PM in favore del Demanio erano indebite.
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen.
La disposizione che consente al pubblico ministero di revocare il sequestro se vengono meno le condizioni di applicabilità non impone la restituzione necessariamente al solo sequestratario; il termine "interessato" è ampio e permette la restituzione all'avente diritto qualora il titolo sia dimostrato e non vi sia controversia seria.
art. 322 cod. proc. pen.
Individua tra i soggetti legittimati ad impugnare il decreto di sequestro anche la persona che avrebbe diritto alla restituzione; il sequestratario può proporre appello se la restituzione avviene in favore di un terzo.
art. 322-bis cod. proc. pen.
Richiama l'ampiezza della nozione di "interessato" e conferma che, accanto al sequestratario, può essere legittimato ad impugnare chi rivendichi il diritto alla restituzione.
art. 323 cod. proc. pen.
Norma riferita al caso specifico di perdita d'efficacia del sequestro in seguito a sentenza di proscioglimento o non luogo a procedere; la Corte precisa che la disciplina di quell'articolo non esaurisce i casi nei quali la restituzione debba essere disposta in favore dell'avente diritto.
art. 324, comma 8, cod. proc. pen.
«il giudice del riesame, nel caso di contestazione della proprietà, rinvia la decisione della controversia al giudice civile, mantenendo il sequestro»
Principio generale secondo cui, in presenza di contestazione seria sulla proprietà, il giudice penale deve deferire la questione al giudice civile e mantenere il vincolo del sequestro fino alla decisione civile; principio esteso dalla Corte alla fase di revoca disposta dal PM.
art. 262 e 263 cod. proc. pen. (sequestro probatorio)
Richiamate per analogia: nel sequestro probatorio la restituzione va all'avente diritto e, se la proprietà è controversa, il giudice rimette la decisione al giudice civile mantenendo il vincolo; la Corte ritiene applicabile lo stesso principio al sequestro preventivo.
Massime di principio
- Quando il pubblico ministero revoca un sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 comma 3 c.p.p., la restituzione può essere disposta in favore dell'avente diritto diverso dal sequestratario se il titolare dimostra adeguatamente il proprio titolo e non esiste una controversia seria sulla proprietà.
- In presenza di una controversia effettiva e seria sulla titolarità del bene sottoposto a sequestro, il giudice penale non può decidere sulla proprietà: deve rinviare la questione al giudice civile e mantenere il vincolo cautelare fino alla decisione civile.
- La nozione di "interessato" ai fini delle impugnazioni e dei provvedimenti sul sequestro è ampia: sia il sequestratario sia chi dichiara di avere titolo alla restituzione possono proporre impugnazioni (art. 322 e 322-bis).
- La perdita del periculum in mora (che giustifica la revoca) può derivare dall'accertamento della titolarità che rende inidonea la finalità specialpreventiva della misura, ma tale accertamento richiede l'assenza di una controversia seria; in caso contrario la revoca è prematura.
- Prima di disporre la restituzione a un soggetto diverso dal sequestratario il PM deve valutare l'assenza di contestazioni sulla proprietà e, in caso di dubbi seri, astenersi dalla restituzione fino all'intervento del giudice civile.
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