Cassazione Penale, Sentenza n. 30738/2022 del 05/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto il riesame avverso la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente censura l'applicazione dell'art. 274 c.p.p. circa la sussistenza dei gravi indizi per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., sostenendo in sintesi: a) esistenza di una lecita attività imprenditoriale separata che escluderebbe l'appartenenza al "cartello"; b) i rapporti con Vincenzo Bagalà erano legati alla necessità di ottenere la licenza di trasporto; c) la cessione dei veicoli, nonostante interdittiva antimafia, era finalizzata a evitare il fallimento; d) il matrimonio del fratello con una figlia di esponenti non rileverebbe perché la donna non partecipava alle società; e) i fratelli Palmieri sarebbero semplici concorrenti e non soggetti fedeli ai Salerni, come confermerebbero catturazioni; f) mancherebbero intercettazioni dirette con Antonio o Attilio Salerni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze siano in gran parte ricostruzioni alternative dei fatti o censure di merito, vietate al giudice di legittimità, e/o generiche e non fondate sulla violazione di specifiche norme o su manifesta illogicità della motivazione. Ha precisato che l'interpretazione delle intercettazioni e la valutazione dell'appartenenza all'associazione costituiscono questioni di fatto rimesse al giudice del merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione ai criteri per valutare i gravi indizi; la Corte osserva che l'impugnazione non dimostra violazione normativa concreta ma propone diversa valutazione dei fatti
art. 416-bis cod. pen.
Delitto contestato (associazione di tipo mafioso); la motivazione del giudice del riesame aveva ritenuto sussistenti indizi di partecipazione, valutazione che la Cassazione non riesamina nel merito
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti formali del ricorso (ambito di motivazione consentito); il ricorso è stato esaminato entro i limiti richiesti da tale disposizione
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; procedimento formale rispettato
art. 660, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limiti del sindacato di legittimità sulle intercettazioni: l'interpretazione del linguaggio criptico costituisce questione di fatto rimessa al giudice di merito
art. 616 cod. proc. pen.
Base normativa per la condanna alle spese processuali e per il versamento alla Cassa delle Ammende a seguito di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La Corte di cassazione è incompetente a rivedere la valutazione di merito basata su prove e intercettazioni; i motivi che si risolvono in una diversa lettura dei fatti sono inammissibili
- Per impugnare efficacemente misure cautelari in Cassazione occorre contestare la violazione di norme specifiche o dimostrare la manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, non solo proporre una ricostruzione alternativa
- L'interpretazione del linguaggio nelle intercettazioni, anche se criptico, è questione di fatto e resta prerogativa del giudice del merito salvo palese illogicità della valutazione
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile è possibile la condanna del ricorrente alle spese e a una somma alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; occorre pertanto valutare la fondatezza formale e giuridica prima di proporre ricorso
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