Cassazione Penale, Ordinanza n. 19767/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputato per evasione. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: con il primo si è contestata la mancata notifica del provvedimento di applicazione della detenzione domiciliare, assumendosi un vizio procedurale incidentemente rilevante sulla legittimità della successiva contestazione; con il secondo si è censurato il trattamento sanzionatorio, lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'omessa esclusione della recidiva. La Corte ha rilevato che entrambi i motivi erano formulati in modo generico o comunque privo di specificità, senza misurarsi con la motivazione della decisione di merito, ritenuta logica e adeguata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze sul primo motivo, perché generiche e non confrontate con il puntuale apparato argomentativo della Corte territoriale; ha ritenuto altresì inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità, non essendo state confutate le argomentazioni del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del reato per il quale era stata pronunciata la condanna confermata in appello e rispetto al quale è stato proposto il ricorso.
Richiamato indirettamente dalla censura sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, senza che la Corte entri nel merito per difetto di specificità del motivo.
Richiamato indirettamente dalla censura sull'omessa esclusione della recidiva; la Corte non esamina il merito della doglianza perché il motivo è ritenuto non specifico.
Base della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile quando i motivi si risolvono in censure generiche o meramente assertive, prive di confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione di vizi relativi a notifiche o ad atti del procedimento richiede una specifica correlazione con le argomentazioni del giudice di merito; in mancanza, la doglianza può essere dichiarata manifestamente infondata.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio, comprese quelle concernenti attenuanti generiche e recidiva, devono indicare in modo specifico gli errori del giudice di merito e confrontarsi con le ragioni poste a base della decisione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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