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Sentenza

Sentenza del 22/04/2015 n. 8186 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune di Milano ha impugnato per Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva riformato la decisione di primo grado e confermato l’avviso di accertamento relativo all’ICI 2000 e alle sanzioni per omessa denuncia e omesso versamento, riguardanti immobili di edilizia residenziale pubblica situati a Locate Triulzi. Ha sostenuto: 1) che gli immobili, destinati a dare alloggio a persone bisognose, erano impiegati per fini istituzionali e quindi esenti ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 504/1992; 2) che tale esenzione non richiedeva l’utilizzo diretto da parte del Comune proprietario; 3) che il patrimonio ERP e i canoni erano vincolati e indisponibili, senza carattere commerciale o lucrativo; 4) che l’atto impositivo era carente di motivazione e di prova sulla libera disponibilità e natura commerciale dei beni; 5) che spettava anche l’esenzione prevista dalla lett. i) dello stesso articolo; 6) in subordine, che le sanzioni andavano disapplicate per legittimo affidamento, anche in ragione di precedenti decisioni favorevoli e del successivo formarsi del contrasto giurisprudenziale. Ha inoltre sollevato una questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, e, ove occorresse, della legge delega, per asserita disparità di trattamento e violazione di principi costituzionali e comunitari.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto i primi quattro motivi: l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. a), richiede che l’immobile sia destinato direttamente e immediatamente ai compiti istituzionali dell’ente; l’uso per alloggi ERP concessi a terzi dietro canone non integra tale requisito, anche se risponde a finalità sociali e istituzionali. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché privo del quesito di diritto e dell’indicazione del fatto controverso richiesti. Il sesto, relativo alla disapplicazione delle sanzioni, è stato dichiarato inammissibile per novità: non risultava proposto in primo grado e il Comune non aveva riportato il contenuto del ricorso originario, necessario per verificarne la tempestiva introduzione. La questione costituzionale è stata dichiarata manifestamente infondata: per l’annualità 2000 gli IACP non godevano dell’esenzione totale invocata come termine di confronto, introdotta soltanto dal 2008, sicché le situazioni non erano comparabili. Resta quindi ferma la debenza dell’ICI 2000 e delle sanzioni riconosciute dalla sentenza regionale. Il dispositivo non reca statuizioni sulle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. a)

    in tema di imposta comunale sugli immobili l'esenzione prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. a), per gli immobili posseduti dagli enti ivi indicati "destinati esclusivamente ai compiti istituzionali", spetta soltanto se l'immobile è direttamente e immediatamente destinato allo svolgimento di tali compiti; ipotesi che non si configura quando il bene venga utilizzato per attività di carattere privato, come avviene, in linea di massima, in tutti i casi in cui il godimento del bene stesso sia concesso a terzi verso il pagamento di un canone

    L’esenzione richiede non solo la proprietà o il possesso da parte dell’ente e una finalità istituzionale, ma anche l’utilizzo diretto e immediato dell’immobile per i compiti dell’ente. La concessione in godimento a terzi dietro canone, come nel caso degli alloggi ERP, esclude di regola il requisito.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i)

    l'avverbio "esclusivamente", che caratterizza la destinazione degli immobili in entrambe le fattispecie di esenzione sopra evocate, serve a specificare in modo netto che il legislatore ha ritenuto rilevante, ai fini specifici, il modo della destinazione concretizzato dall'utilizzo diretto dell'immobile da parte dell'ente proprietario o possessore.

    Anche per l’esenzione della lett. i), la destinazione esclusiva va intesa come impiego diretto dell’immobile da parte dell’ente per le attività contemplate dalla norma; non basta la mera destinazione a finalità sociali o istituzionali tramite terzi.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8, comma 4

    gli Iacp usufruiscono sì, attualmente, dopo una iniziale riduzione dell'imposta al 50% del D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 8, comma 4, introdotta a seguito della sentenza della corte costituzionale n. 113 del 1996 - dell'esenzione totale dall'Ici, ma per effetto del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, art. 1, comma 3 (conv. in L. n. 126 del 2008) "con decorrenza dal 1 gennaio 2008", non per effetto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, così come in questa sede invocato. E nella specie si discorre dell'annualità 2000.

    La riduzione al 50% per gli IACP è una disciplina distinta e non comporta che gli immobili comunali ERP fossero esenti nel 2000; la successiva esenzione totale degli IACP decorre dal 1° gennaio 2008.

  • D.L. 27 maggio 2008, n. 93, art. 1, comma 3, convertito dalla L. n. 126/2008

    gli Iacp usufruiscono sì, attualmente, dopo una iniziale riduzione dell'imposta al 50% del D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 8, comma 4, introdotta a seguito della sentenza della corte costituzionale n. 113 del 1996 - dell'esenzione totale dall'Ici, ma per effetto del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, art. 1, comma 3 (conv. in L. n. 126 del 2008) "con decorrenza dal 1 gennaio 2008", non per effetto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, così come in questa sede invocato. E nella specie si discorre dell'annualità 2000.

    L’esenzione totale degli immobili degli IACP deriva dalla disciplina del 2008 e opera dal 1° gennaio 2008; non può essere applicata retroattivamente all’annualità 2000 né usata per dimostrare una disparità di trattamento in quell’anno.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8; D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2; L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 3

    Il Comune ha invocato queste disposizioni per chiedere la disapplicazione delle sanzioni in ragione dell’affidamento e dell’incertezza interpretativa. La Corte non ha deciso nel merito la loro applicabilità: ha dichiarato la censura inammissibile perché la questione non risultava proposta nel giudizio di primo grado e il ricorso originario non era stato riprodotto.

  • Codice di procedura civile, art. 378

    con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c., il comune ricorrente sembra pretendere atto che la più gran parte delle questioni mosse coi motivi di ricorso sono a oggi risolte in senso contrario alle tesi da esso sostenute

    La memoria in Cassazione è stata considerata nel quadro del giudizio, ma non ha sostituito una rinuncia formale ai motivi né ha consentito di superare i limiti di ammissibilità delle censure.

  • Codice civile, art. 2697

    La norma è stata richiamata dal Comune nella censura sulla prova e sulla motivazione dell’accertamento; la Corte ha respinto tale motivo insieme ai primi quattro, applicando il consolidato principio sull’assenza del requisito dell’utilizzo diretto ai fini dell’esenzione. Non ha formulato una distinta interpretazione dell’onere della prova.

  • Preleggi, artt. 12 e 14

    Il Comune ha richiamato le disposizioni interpretative a sostegno della tesi secondo cui non sarebbe necessario l’uso diretto dell’immobile; la Corte ha respinto la censura, affermando che il requisito dell’utilizzo diretto discende dal significato della destinazione esclusiva prevista dalla norma agevolativa.

Massime di principio

  • Per le esenzioni ICI legate alla destinazione istituzionale, non basta che l’immobile appartenga a un ente pubblico o persegua indirettamente una finalità sociale: occorre che sia impiegato direttamente e immediatamente dall’ente nei propri compiti istituzionali.
  • La concessione dell’immobile a terzi dietro pagamento di un canone è normalmente considerata utilizzazione privata, anche quando l’immobile è destinato a edilizia residenziale pubblica e i canoni sono vincolati o destinati a finalità sociali.
  • La disciplina agevolativa applicabile va verificata con riferimento all’annualità d’imposta: un’esenzione introdotta successivamente non prova che la medesima esenzione spettasse negli anni precedenti né crea, da sola, una disparità di trattamento per il periodo anteriore.
  • Le questioni e le richieste subordinate, comprese quelle di disapplicazione delle sanzioni, devono essere introdotte nel giudizio tributario di primo grado. In Cassazione, chi deduce che la questione era stata proposta deve riportare gli atti processuali necessari a verificarlo; in difetto la censura può essere dichiarata inammissibile per novità o carenza di autosufficienza.
  • Se un motivo di ricorso richiede un quesito di diritto o l’indicazione del fatto controverso decisivo secondo le regole processuali applicabili, l’omissione di tali requisiti può determinare l’inammissibilità senza esame del merito.

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