Cassazione Penale, Ordinanza n. 23961/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente era stato giudicato con rito abbreviato e condannato in primo grado per detenzione/porto di arma e ricettazione; la Corte d'appello di Bari ha poi ridotto la pena, confermando nel resto la responsabilità. Con il ricorso per cassazione ha articolato tre motivi: 1) vizio di travisamento della prova, sostenendo che gli elementi fattuali valorizzati dai giudici di merito non conducessero alla sua riconducibilità della disponibilità dell'arma; 2) vizio motivazionale per la mancata ammissione ed esecuzione di una perizia dattiloscopica, ritenuta decisiva; 3) omessa valutazione del fatto che non vi fosse stato arresto in flagranza, circostanza che, secondo la difesa, avrebbe dovuto indurre dubbio sulla responsabilità penale. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi non fondati o non ammissibili, rilevando che le censure miravano in realtà a una rivalutazione del merito già compiuta dai giudici di primo e secondo grado.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la censura di travisamento della prova, in presenza di doppia conforme, è deducibile solo se il dato asseritamente travisato sia stato introdotto per la prima volta nella motivazione di appello; nel caso concreto, invece, si trattava di una richiesta di nuova valutazione di elementi già esaminati. Quanto alla perizia dattiloscopica, ha ribadito che la mancata effettuazione di un accertamento peritale non integra motivo di ricorso ex art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p., trattandosi di mezzo di prova neutro e rimesso alla discrezionalità del giudice. Il motivo sul mancato arresto in flagranza è stato ritenuto manifestamente infondato, perché i presupposti dell'arresto e quelli della condanna oltre ogni ragionevole dubbio sono diversi. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice posta a base della condanna per il reato in materia di armi contestato
norma incriminatrice posta a base della condanna per ricettazione
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
consente la deduzione del travisamento della prova solo nei limiti rigorosi indicati dalla giurisprudenza, specie in presenza di doppia conforme
art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.
non consente di censurare la mancata effettuazione di una perizia, perché l'accertamento peritale non integra prova decisiva in senso tecnico
richiamato per affermare che la prova peritale è mezzo neutro e non rientra tra le prove a discarico decisiva nella disponibilità delle parti
base per la condanna del ricorrente alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il controllo sulla motivazione è limitato alla sua effettività, non contraddittorietà, non manifesta illogicità e compatibilità con gli atti specificamente indicati; non è ammessa una rivalutazione del merito sotto forma di sindacato sulla ricostruzione fattuale.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di travisamento della prova è deducibile solo se il ricorrente indica specificamente che il dato probatorio travisato è stato introdotto per la prima volta nella motivazione del giudice d'appello; altrimenti la censura si risolve in una richiesta di nuova valutazione delle prove.
- La mancata ammissione o esecuzione di una perizia non integra, di regola, un motivo di ricorso per cassazione come omessa prova decisiva, poiché la perizia è un mezzo di prova neutro e la sua attivazione resta nella discrezionalità del giudice.
- Il mancato arresto in flagranza non costituisce, di per sé, indice decisivo di insussistenza del reato o di dubbio ragionevole sulla responsabilità, poiché i presupposti dell'arresto e quelli della condanna sono giuridicamente distinti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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