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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07252/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di tentata rapina aggravata sostenendo: violazione degli artt. 56 e 628 c.p. e carenza di motivazione circa l'univocità degli atti e la sussistenza dell'elemento soggettivo; la decisione si sarebbe fondata solo sulle generiche dichiarazioni del co-indagato Francesco Cofano e su due conversazioni intercettate, insufficienti a provare l'intenzione di commettere una rapina anziché un furto o una truffa; mancata partecipazione alla pianificazione e assenza di atti preparatori posti in essere dal Sorato; mancato rinvenimento di armi e fermo dei correi a 20 km dall'abitazione della presunta persona offesa. Con un secondo motivo contestava la sussistenza delle esigenze cautelari e la presunta idoneità degli arresti domiciliari, denunciando una motivazione basata solo sulla pericolosità personale (precedenti penali) senza adeguata valutazione prognostica della concreta possibilità di reiterazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero essenzialmente di fatto e quindi estranei ai limiti del giudizio di legittimità, non denunciando vizi di diritto né concrete contraddizioni o illogicità nella motivazione del giudice del riesame. La decisione del Tribunale è stata ritenuta adeguatamente motivata: è stata valorizzata la pluralità di elementi indiziari (dichiarazioni del co-indagato, conversazioni intercettate, verbali di perquisizione e sequestro) e, soprattutto, il rinvenimento nell'autovettura di strumenti atti in modo inequivocabile alla commissione della rapina (maschere, fascette, piedi di porco, parrucca, ecc.), idonei a dimostrare il superamento della mera fase preparatoria. Quanto alle esigenze cautelari, è stata ritenuta congrua la valutazione del Tribunale sul carattere pianificato della condotta e sulla pericolosità personale del Sorato, con conseguente inidoneità degli arresti domiciliari a impedire la reiterazione. Di conseguenza, è stata confermata la custodia cautelare in carcere; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende e nulla è conseguito in termini di remissione in libertà.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Disciplina del tentativo: la Corte ha ritenuto che dagli elementi indiziari emergesse la sussistenza di atti idonei e diretti in modo non equivoco alla consumazione del reato, dunque la configurabilità del tentativo

  • art. 628 cod. pen.

    Delitto di rapina: la ricostruzione ha interpretato la presenza di strumenti e modalità come indicativi della previsione di una condotta violenta/minatoria, idonea a integrare la rapina tentata

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Prescrive le modalità di motivazione delle misure cautelari: la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale fosse adeguata e sufficiente ai fini di detto articolo

  • art. 275-bis cod. proc. pen.

    Riguarda gli strumenti elettronici di controllo a distanza: la Corte ha richiamato il principio secondo cui la decisione di inidoneità degli arresti domiciliari comprende implicitamente l'impossibilità di affidarsi a tali strumenti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso: applicata per il pagamento delle spese processuali

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma esecutiva relativa agli effetti della decisione in ordine alla custodia: applicata per disporre che l'adozione del provvedimento non comportava la rimessione in libertà

Massime di principio

  • La Corte di legittimità non riesamina i fatti nella stessa misura dei giudici di merito: i motivi fondati solo su una diversa valutazione probatoria sono inammissibili in cassazione se non denunciano vizi giuridici, contraddizioni logiche o carenze motivazionali palese
  • Le dichiarazioni del co-indagato e le conversazioni intercettate, se inserite in un quadro indiziario plurimo e coerente, possono costituire base sufficiente per la custodia cautelare quando sono supportate da elementi oggettivi (es. strumenti tipici rinvenuti sul luogo o nel veicolo)
  • Il rinvenimento di oggetti chiaramente strumentali alla rapina (maschere, attrezzi da effrazione, ecc.) può far ritenere superata la fase meramente preparatoria e giustificare la misura cautelare
  • La pericolosità personale e i precedenti specifici hanno rilievo significativo nella valutazione del pericolo di reiterazione e nell'esclusione dell'idoneità degli arresti domiciliari, purché la motivazione sia articolata e congrua
  • Per impugnare efficacemente una misura cautelare in sede di legittimità occorre evidenziare vizi di diritto o carenze logico-motivazionali precise (contraddizioni, illogicità manifesta, violazioni di norme processuali), non limitarsi a riformulare alternative ricostruzioni dei fatti
  • La valutazione prognostica sul rischio di reiterazione può essere fondata anche senza la prova di occasioni prossime di reato, purché l'analisi consideri modalità del fatto, personalità del soggetto e contesto socio-ambientale

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