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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24589/2024 del 21/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il GIP ha disposto la sostituzione della pena pecuniaria inflitta (per il reato di cui all'art. 186 d.lgs. 285/1992, commi 2 lett. b) e 2-sexies) con lavoro di pubblica utilità, lamentando violazione di legge e dell'art. 111 comma 7 Cost., sostenendo che il giudice abbia applicato erroneamente il regime previsto dagli artt. 459 c.p.p. e dalle norme sulla pubblica utilità (legge 689/1981) invece delle norme specifiche richiamate (art. 186 comma 9-bis d.lgs. 285/1992 e art. 54 d.lgs. 274/2000).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto applicabile l'art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen., poiché l'imputato non aveva formulato opposizione al decreto penale di condanna (che aveva sostituito la pena detentiva con una pena pecuniaria). Pertanto il GIP ha correttamente applicato la procedura che consente, entro 15 giorni dalla notificazione del decreto e senza opposizione, di chiedere la sostituzione della pena detentiva con lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 56-bis legge 689/1981. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    Quando è stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, senza formulare l'atto di opposizione...

    La Corte ha ritenuto applicabile questa norma perché il decreto penale è stato accettato senza opposizione; essa autorizza la richiesta di sostituzione con lavoro di pubblica utilità entro 15 giorni dalla notificazione.

  • art. 56-bis, legge 24 novembre 1981, n. 689

    Disciplina il lavoro di pubblica utilità come misura alternativa; la norma è richiamata dall'art. 459 c.p.p. per la sostituzione della pena detentiva.

  • art. 56-ter, legge 24 novembre 1981, n. 689

    Norma complementare rispetto al lavoro di pubblica utilità, parte del quadro applicabile alla misura alternativa.

  • art. 63, legge 24 novembre 1981, n. 689

    Norma collegata alla disciplina sanzionatoria amministrativa e alle misure sostitutive; richiamata nel ragionamento sul quadro normativo del lavoro di pubblica utilità.

  • art. 186, commi 2, lett. b) e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Norme del Codice della Strada relative all'alcol alla guida; la difesa sosteneva che dovessero applicarsi disposizioni specifiche di sostituzione della pena, ma la Corte ha ritenuto che tali disposizioni non prevalgano quando il decreto penale è stato accettato senza opposizione.

  • art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 285/1992

    Comma invocato dal ricorrente come base per un diverso regime sostitutivo; la Corte ha stabilito che, in presenza di decreto penale non impugnato, prevale il meccanismo previsto dall'art. 459 c.p.p.

  • art. 54, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    Norma richiamata dal ricorrente per affermare un diverso regime sostitutivo; la Corte ha ritenuto che non si applichi in sostituzione dell'art. 459 c.p.p. quando l'interessato non ha proposto opposizione al decreto penale.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    Richiamato nella censura per presunta violazione delle garanzie processuali; la Corte non ha ritenuto fondata la violazione invocata nel ricorso.

Massime di principio

  • Se a seguito di decreto penale di condanna (che abbia sostituito una pena detentiva con una pena pecuniaria) l'imputato non propone opposizione, può chiedere entro 15 giorni dalla notificazione la sostituzione della pena detentiva con lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 459, comma 1-ter, c.p.p.; in tale ipotesi si applica il regime della legge 689/1981.
  • Le specifiche disposizioni materiali che riguardano un reato (es. norme del codice della strada) non impediscono l'applicazione del meccanismo procedurale di cui all'art. 459 c.p.p. quando il decreto penale non viene impugnato: la scelta procedurale dell'imputato (opposizione o mancata opposizione) determina il regime applicabile.
  • Per evitare l'applicazione del regime previsto dall'art. 459 c.p.p. e far valere norme sostitutive specifiche, è necessario valutare tempestivamente l'opportunità di proporre opposizione al decreto penale nei termini di legge.
  • La richiesta di sostituzione con lavoro di pubblica utilità può essere avanzata anche tramite procuratore speciale; rispettare i termini procedurali è essenziale per non perdere l'opzione prevista dall'art. 459 c.p.p.
  • Gli eventuali ricorsi infondati possono comportare la condanna alle spese processuali; valutare il merito e le probabilità di accoglimento prima di impugnare è prudente.

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