Cassazione Penale, Ordinanza n. 41278/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce che aveva confermato la sua responsabilità per ricettazione e aveva negato il vincolo della continuazione tra i fatti contestati. Con il primo motivo ha dedotto un vizio di motivazione per la mancata riqualificazione giuridica del fatto nel delitto di furto, sostenendo in sostanza che la condotta dovesse essere sussunta in una diversa fattispecie. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento della continuazione tra i due delitti contestati, lamentando che vi fosse un medesimo disegno criminoso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non deducibile nella forma prospettata, perché i vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. non possono essere usati per contestare questioni di diritto, dovendosi in tal caso denunciare la violazione di legge; inoltre ha reputato la censura comunque manifestamente infondata, poiché la Corte d'appello aveva adeguatamente spiegato la configurabilità della ricettazione sulla base dell'incompatibilità tra la versione dell'imputato e la ricostruzione del furto offerta dalla persona offesa. Anche il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, perché la Corte d'appello aveva motivato in modo congruo l'esclusione del vincolo della continuazione, in linea con il principio secondo cui il medesimo disegno criminoso va escluso quando la successione degli episodi riveli occasionalità ed estemporaneità dei fatti successivi e non una preventiva programmazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto
Il vizio di motivazione non può essere invocato per contestare una questione di diritto; se si contesta la soluzione giuridica adottata dal giudice, il motivo deve essere formulato come violazione di legge.
La Corte richiama il perimetro dei motivi di ricorso per cassazione, distinguendo tra censure di motivazione e violazioni di legge.
art. 81 c.p. / reato continuato
È richiamato il principio del medesimo disegno criminoso: la continuazione è esclusa quando la successione degli episodi denoti occasionalità ed estemporaneità, e non una preventiva programmazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, i vizi di motivazione non possono essere utilizzati per censurare la qualificazione giuridica del fatto o altre questioni di diritto: in tali casi il motivo va dedotto come violazione di legge.
- La riqualificazione del fatto in una diversa fattispecie penale non può essere utilmente censurata con il solo vizio di motivazione se la doglianza investe la sussunzione giuridica del fatto.
- Il vincolo della continuazione richiede la prova di un medesimo disegno criminoso; esso va escluso quando i singoli fatti, pur vicini nel tempo o funzionalmente collegati, risultino frutto di occasioni distinte e non di una preventiva programmazione unitaria.
- La motivazione del giudice di merito sull'esclusione della continuazione è insindacabile in cassazione se congrua e non illogica, non essendo sufficiente la mera contiguità temporale tra i fatti.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dalla legge.
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