Sentenza n. 8797/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza in data 31 luglio 2025, di riconoscimento del titolo di insegnamento sul sostegno conseguito dalla ricorrente in Spagna;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento del titolo di insegnamento sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha presentato il 31 luglio 2025 al Ministero dell’Istruzione e del Merito un’istanza per il riconoscimento del titolo di insegnamento sul sostegno conseguito in Spagna. Ha dedotto che, nonostante il decorso dei termini previsti per la conclusione del procedimento, l’Amministrazione non aveva adottato alcun provvedimento espresso, impedendole anche l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati. Il Ministero si è costituito senza che risultasse intervenuta una decisione sulla domanda né una richiesta di integrazione documentale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine per provvedere senza l’adozione di un provvedimento espresso. Il Collegio ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990, sia dei termini specifici stabiliti dall’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007. In particolare, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, sul riconoscimento, provvedere entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; il termine massimo complessivo è quindi di quattro mesi qualora siano richieste integrazioni. Non risultando richieste di integrazione, il Ministero è stato condannato ad adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. È stato nominato sin d’ora, per l’eventuale persistente inadempimento, il direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi entro 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Nel procedimento di riconoscimento, il Ministero e l’eventuale commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi affermati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
termine generale di trenta giorni
Il decorso del termine generale per la conclusione del procedimento contribuisce a integrare il silenzio-inadempimento quando l’Amministrazione non adotta un provvedimento espresso.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Il procedimento di riconoscimento deve concludersi con un provvedimento espresso entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando l’eventuale fase di richiesta delle integrazioni, il termine complessivo può arrivare a quattro mesi.
La disciplina speciale del riconoscimento delle qualifiche professionali impone all’autorità competente obblighi temporali di verifica e definizione della domanda.
Massime di principio
- La presentazione di una formale istanza di riconoscimento di una qualifica professionale, seguita dalla scadenza del termine previsto senza l’adozione di un provvedimento espresso, integra il silenzio-inadempimento dell’autorità competente.
- Nel procedimento di riconoscimento disciplinato dall’art. 16 del d.lgs. 206/2007, l’autorità deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e deve concludere il procedimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; ove siano richieste integrazioni, il termine complessivo può giungere a quattro mesi.
- L’assenza di una richiesta di integrazione documentale impedisce all’Amministrazione di giustificare il mancato provvedimento conclusivo sulla base della pendenza della fase di completamento della documentazione.
- Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all’Amministrazione di concludere il procedimento entro un termine determinato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
- Nel riconoscimento di qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro, l’Amministrazione deve esercitare il potere conformandosi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità.
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