Cassazione Civile, Ordinanza n. 32795/2022 del 08/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un appalto di servizi stipulato nel 2008, nell'ambito del quale una società ha chiesto in arbitrato il pagamento del corrispettivo pattuito per prestazioni di pulizia/servizi interni. La controparte ha resistito deducendo, tra l'altro, l'annullabilità dei contratti del 2005 e 2008 per conflitto di interessi dell'allora presidente del consiglio di amministrazione, nonché un parziale inadempimento dell'appaltatore per prestazioni inferiori a quelle contrattualmente previste e la necessità di ridurre il corrispettivo ai prezzi di mercato. L'arbitro ha accolto la domanda di pagamento; la corte d'appello, investita dell'impugnazione per nullità del lodo, ha dichiarato la nullità parziale solo per omessa motivazione sull'eccezione di parziale inadempimento, ma nel merito ha confermato la condanna al pagamento integrale. Nel ricorso per cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 829 n. 11 c.p.c., sostenendo la contraddittorietà/incomprensibilità della motivazione del lodo sul conflitto di interessi; 2) omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 1460 e 2697 c.c., lamentando che non fossero state considerate circostanze relative alle modalità di esecuzione e fatturazione del servizio, alla commisurazione dei compensi a ore e addetti, e alla pretesa retrodatazione del contratto a forfait.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non autosufficiente: il ricorso riportava solo brani circoscritti del lodo, insufficienti a consentire alla Corte la completa ricostruzione del ragionamento arbitrale e delle censure. Ha inoltre osservato che la doglianza mirava sostanzialmente a una rivalutazione del merito e dei fatti, preclusa in sede di legittimità. I secondi due motivi sono stati ritenuti infondati: le circostanze dedotte non erano decisive rispetto al preteso inadempimento, ma attinenti alle modalità di pagamento; comunque la corte territoriale le aveva esaminate. Quanto all'onere della prova, la sentenza impugnata non aveva posto a carico della ricorrente la prova dell'adempimento, ma aveva valorizzato il fatto che la controparte non avesse mai contestato in concreto la qualità/esattezza delle prestazioni. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese.
Norme richiamate
richiamato come base dell'eccezione di annullabilità per conflitto di interessi del rappresentante; la censura non è stata accolta nel merito perché il ricorso non ha superato i limiti del controllo di legittimità
menzionato come possibile convalida del contratto per effetto del successivo comportamento della società, secondo la motivazione arbitrale richiamata
invocato per dedurre la nullità del lodo per contraddittorietà della motivazione; la Corte ribadisce che il vizio sussiste solo se non sia possibile ricostruire la ratio decidendi e che, nel caso concreto, la censura è inammissibile
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il motivo formulato come omesso esame è inammissibile ove si risolva nella richiesta di rivalutazione del merito o di questioni di fatto già decise
richiamato in tema di eccezione di inadempimento; la Corte osserva che la sentenza impugnata non ha invertito l'onere probatorio, ma ha valutato in fatto l'assenza di contestazioni sulle prestazioni
richiamato per contestare il riparto dell'onere della prova; la Corte esclude la violazione poiché la decisione di merito si fonda su una valutazione fattuale non censurabile nei limiti del giudizio di legittimità
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso la sentenza resa sull'impugnazione di un lodo arbitrale, il motivo per violazione dell'art. 829 n. 11 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non rende autosufficiente la censura riportando compiutamente il contenuto rilevante del lodo e della motivazione censurata.
- Il vizio di contraddittorietà della motivazione del lodo non può essere dedotto in modo da sollecitare una nuova valutazione del merito o dei fatti già apprezzati dagli arbitri; il controllo di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito.
- L'omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. non sussiste quando i fatti dedotti riguardano profili diversi dall'inadempimento contestato o quando la sentenza impugnata li abbia comunque esaminati.
- La violazione degli artt. 1460 e 2697 c.c. non è configurabile se la decisione di merito non pone realmente a carico della parte eccepiente la prova dell'adempimento, ma fonda l'esito sulla valutazione dell'insussistenza di contestazioni specifiche e sull'interpretazione del contratto.
- Nell'appalto di servizi con corrispettivo unitario o globale, la deduzione di un minor impiego di personale o di ore non comporta automaticamente la riduzione del prezzo se non sia allegato e provato un effettivo scostamento qualitativo o quantitativo della prestazione rispetto al risultato contrattualmente dovuto.
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