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Cassazione Penale, Ordinanza n. 41273/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello deducendo un solo motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis e 133 c.p. per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La doglianza contestava la valutazione della Corte territoriale sul trattamento sanzionatorio. Dal testo emerge che l'imputato era stato giudicato per rapina e che la Corte di appello aveva negato le attenuanti valorizzando i plurimi precedenti penali, anche della stessa natura del reato per cui si procedeva, nonché la condotta tenuta dopo la rapina, quando l'imputato era stato rintracciato e aveva usato violenza anche nei confronti degli operanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il motivo di ricorso. Ha osservato che il diniego delle attenuanti generiche era adeguatamente motivato dalla Corte di appello sulla base di elementi personali ritenuti decisivi, in particolare i precedenti penali e la successiva condotta violenta verso gli operanti. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate sulla base di elementi personali rilevanti, come i precedenti penali e la condotta successiva al fatto, senza necessità di esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti.

  • art. 133 c.p.

    La valutazione della gravità del fatto e della capacità a delinquere può fondarsi su indici di natura personale ritenuti decisivi o comunque rilevanti dal giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile solo se la motivazione del giudice di merito sia mancante, apparente o manifestamente illogica; non è sufficiente prospettare una diversa lettura degli elementi di fatto.
  • Il giudice, nel negare le attenuanti generiche, non è tenuto a confutare puntualmente ogni elemento favorevole invocato dalla difesa, potendo limitarsi a richiamare quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p.
  • I plurimi precedenti penali, specie se relativi a reati della stessa natura di quello oggetto di giudizio, e la condotta tenuta dopo il fatto possono legittimamente fondare il diniego delle attenuanti generiche.
  • Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato, la conseguenza processuale è la dichiarazione di inammissibilità con condanna alle spese e al versamento della somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioniPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

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