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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33644/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di pubblico appalto eseguito da una società poi estinta nei confronti di un'azienda sanitaria locale. La società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 363.287,25 a titolo di interessi legali maturati per il ritardato pagamento di fatture relative alle prestazioni eseguite tra marzo 2003 e marzo 2006. In grado di appello è emerso che la società aveva ceduto alla cessionaria bancaria tutti i crediti maturati e maturandi relativi al contratto di appalto. Gli originari attori, succeduti alla società estinta, hanno quindi sostenuto che, dopo la comunicazione della cessionaria del 23 maggio 2007 secondo cui la cessione "deve intendersi non più operante", la cessione si fosse risolta consensualmente con conseguente riacquisto automatico della titolarità dei crediti residui in capo alla cedente, senza necessità di un ulteriore atto di retrocessione. La ASL ha resistito e ha proposto anche ricorso incidentale condizionato. Il ricorso per cassazione deduceva violazione degli artt. 1260 e 1372 c.c., lamentando che la Corte d'appello avesse negato la titolarità del credito senza considerare l'effetto risolutivo della comunicazione della cessionaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché le censure non colpivano la reale ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte territoriale aveva infatti fondato il rigetto non solo sull'assenza di un atto negoziale di retrocessione, ma soprattutto sul fatto che il credito azionato riguardava interessi legali maturati su crediti principali già ceduti e già riscossi dalla cessionaria: trattandosi di accessori del credito ceduto, la loro titolarità era ormai definitivamente in capo alla cessionaria ai sensi dell'art. 1263, comma 1, c.c. La successiva cessazione dell'operatività del rapporto di cessione non poteva incidere sulle prestazioni già eseguite, secondo il principio desumibile dall'art. 1373, comma 2, c.c. Ne è derivato che, per ottenere tali accessori, sarebbe stato comunque necessario un atto dispositivo della cessionaria in favore della cedente. Il ricorso incidentale condizionato della ASL è stato dichiarato assorbito. Condanna dei ricorrenti principali alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1260 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la possibilità di riacquisto della titolarità del credito a seguito della revoca/risoluzione della cessione; la Corte ritiene però decisivo l'art. 1263 c.c. sulla trasmissione degli accessori.

  • art. 1372 c.c.

    Invocato per affermare che la risoluzione consensuale del negozio di cessione avrebbe fatto riespandere automaticamente la titolarità in capo al cedente; la Corte non accoglie tale lettura nel caso concreto, poiché gli accessori erano già stati trasferiti e acquisiti dalla cessionaria.

  • art. 1263, comma 1, c.c.

    La cessione del credito trasferisce al cessionario anche gli accessori del credito; per i crediti di denaro, tra gli accessori rientrano gli interessi legali.

  • art. 1373, comma 2, c.c.

    Il recesso/rescissione di un rapporto di durata non produce effetti rispetto alle prestazioni già eseguite; perciò la cessazione dell'operatività della cessione non incide sui diritti già maturati e acquisiti.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    È richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nella cessione del credito, gli accessori del credito principale seguono automaticamente il credito e si trasferiscono al cessionario senza necessità di un patto espresso, includendo per i crediti di somma di denaro gli interessi legali maturati.
  • La successiva cessazione dell'efficacia del rapporto di cessione, ove riguardi un rapporto di durata, non incide sulle prestazioni già eseguite né sui diritti già acquisiti dal cessionario.
  • Se il credito accessorio è già stato trasferito al cessionario in quanto accessorio del credito principale, il cedente non può pretenderne il pagamento se non in forza di un autonomo atto dispositivo di ritorno o retrocessione da parte del cessionario.
  • Nel ricorso per cassazione è inammissibile la censura che non si confronti con la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieCessione del creditoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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