Cassazione Civile, Ordinanza n. 31991/2022 del 28/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
Un soggetto che si assume aver svolto, sin dal 1993, prestazioni lavorative quale rappresentante-procacciatore d'affari per una società poi divenuta Bierre Italia S.r.l. ha chiesto la condanna al pagamento di euro 25.822,84. Dopo il rigetto in primo grado per prescrizione, e il rigetto dell'appello, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) ha censurato la decorrenza della prescrizione, sostenendo che il termine dovesse decorrere dal 1999 e non dal 1993; 2) ha lamentato l'omesso esame delle cartoline postali relative alla raccomandata di messa in mora del giugno 2003; 3) ha contestato la valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dai giudici di merito. La Corte d'appello aveva inoltre rilevato, in via autonoma, la novità della deduzione circa la cessazione dell'attività nel 1999, l'assenza di produzione in originale della documentazione sulla raccomandata e, nel merito, l'assenza di prova del rapporto contrattuale, dell'effettivo svolgimento delle prestazioni, dell'accordo sul compenso e di un titolo che giustificasse la pretesa verso gli eredi dell'amministratore, mentre il rapporto dedotto riguardava la società e non l'amministratore in proprio.
La decisione
La Corte di cassazione ha condiviso la proposta del relatore e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non scalfissero le plurime rationes decidendi della sentenza impugnata: la novità della questione sulla diversa decorrenza dell'attività, la mancata produzione della documentazione sulla messa in mora e, soprattutto, la mancanza di prova del rapporto invocato e del titolo della responsabilità degli eredi. È stato inoltre disposto l'onere dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002. Nulla sulle spese per mancata difesa degli intimati.
Norme richiamate
proposto ai sensi dell’art. 414 c.p.c.
richiamato come base del ricorso introduttivo in primo grado in materia di lavoro.
PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV.
utilizzato per la proposta del relatore di definizione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
la declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
richiamato implicitamente nel ragionamento sulla mancata prova della domanda e del titolo della pretesa.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di mera rivalutazione del merito o delle risultanze istruttorie.
- Quando una decisione di merito si fonda su plurime rationes decidendi autonome, il ricorrente deve censurarle tutte in modo specifico; altrimenti il ricorso è inammissibile.
- Chi agisce per il pagamento di compensi derivanti da un rapporto contrattuale deve allegare e provare l'esistenza del rapporto, l'esecuzione delle prestazioni e il titolo del credito, oltre a spiegare perché il convenuto sia obbligato al pagamento.
- La domanda proposta contro gli eredi di un soggetto non può prescindere dall'individuazione del titolo in base al quale essi sarebbero tenuti a rispondere di obbligazioni riferibili, in ipotesi, a una società diversa dal de cuius.
- L'omesso richiamo a documenti decisivi è irrilevante in cassazione se il ricorrente non dimostra di averli effettivamente prodotti nel giudizio di merito e se la decisione impugnata ha evidenziato la loro mancata utilizzazione processuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31882/2022 del 28/10/2022
- ordinanza_civile · 28 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31883/2022 del 28/10/2022
- ordinanza_civile · 28 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31884/2022 del 28/10/2022
- ordinanza_civile · 28 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31885/2022 del 28/10/2022
- ordinanza_civile · 28 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31886/2022 del 28/10/2022
- ordinanza_civile · 28 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31887/2022 del 28/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →