Cassazione Penale, Ordinanza n. 28717/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva definito il giudizio con condanna resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorso per cassazione, proposto dall'imputato, si articolava in un solo motivo relativo alla ritenuta recidiva, ma la Corte lo ha ritenuto non consentito dalla legge e, comunque, generico.
Norme richiamate
Indica che la sentenza impugnata è una decisione resa con il rito/il procedimento di definizione previsto da tale norma.
Norma incriminatrice del delitto oggetto della condanna, ossia resistenza a pubblico ufficiale.
recidiva
La doglianza difensiva investiva la ritenuta recidiva, ma la Corte ha rilevato che il motivo non era consentito dalla legge e risultava comunque generico.
Cassa delle ammende
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando investe con censura non consentita dalla legge un profilo della decisione e, inoltre, non sia sorretto da specifiche argomentazioni idonee a confrontarsi con la motivazione impugnata.
- Le doglianze sulla recidiva devono essere formulate in modo specifico e ammissibile; una contestazione generica non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità del ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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