Cassazione Civile, Ordinanza n. 20674/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (curatela)
La controversia
Una società, poi fallita, aveva ottenuto in via monitoria un decreto ingiuntivo per la restituzione di una somma qualificata come finanziamento erogato in forza di una scrittura privata relativa all'acquisto di un complesso immobiliare. In opposizione, la debitrice contestava sia l'autenticità della scrittura prodotta in copia sia l'effettivo ricevimento delle somme. In appello la pretesa contrattuale era stata ritenuta non provata e la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. era stata dichiarata inammissibile come domanda nuova. La Corte di cassazione, con precedente sentenza rescindente, aveva già ritenuto ammissibile la domanda ex art. 2041 c.c. proposta in via subordinata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Nel giudizio di rinvio, tuttavia, la corte territoriale ha rigettato nel merito la domanda di arricchimento senza causa ritenendo difettoso il requisito della sussidiarietà. La curatela ha quindi ricorso per cassazione deducendo, da un lato, violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c. per avere la corte di rinvio negato l'esame nel merito della domanda nonostante l'ammissibilità già affermata nel giudizio rescindente, e, dall'altro, violazione dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 111, comma 6, Cost. per la condanna alle spese anche del giudizio di legittimità, nonostante l'accoglimento del proprio motivo in Cassazione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la corte di rinvio avesse erroneamente applicato un orientamento superato in tema di sussidiarietà dell'azione di arricchimento senza causa. Ha affermato che, quando la diversa azione proposta in via principale sia carente ab origine del titolo giustificativo, la domanda ex art. 2041 c.c. resta proponibile; è invece preclusa solo in ipotesi specifiche come prescrizione, decadenza, difetto di prova del pregiudizio o nullità del titolo contrattuale per illiceità. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, affinché riesamini l'appello e valuti nel merito la domanda di ingiustificato arricchimento, determinando anche l'eventuale importo dovuto nei limiti del minor valore tra impoverimento e arricchimento. Il secondo motivo è stato assorbito; le spese del giudizio di cassazione sono rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
L'azione generale di arricchimento può essere proposta, anche in via subordinata, quando la diversa azione sia carente ab origine del titolo giustificativo; il suo esame resta comunque subordinato alla verifica di tutti gli altri elementi costitutivi.
La regola di sussidiarietà dell'azione di arricchimento preclude la domanda solo in presenza di specifiche cause ostative, non quando la domanda alternativa sia mancata per difetto originario del titolo.
L'accoglimento del motivo di ricorso impone la riconsiderazione delle statuizioni sulle spese da parte del giudice di rinvio.
art. 111, comma 6, Cost.
È richiamato in relazione alla censura sulle spese, ma il relativo motivo resta assorbito dall'accoglimento del primo.
La domanda complanare può essere introdotta nel rispetto delle preclusioni processuali quando sia teleologicamente collegata alla vicenda sostanziale già dedotta e sia alternativa/incompatibile rispetto alla domanda originaria.
Costituisce il parametro del vizio dedotto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte opposta può proporre in via subordinata una domanda di arricchimento senza causa se tale domanda attiene alla medesima vicenda sostanziale e risulta incompatibile o alternativa rispetto a quella originaria.
- Ai fini dell'art. 2042 c.c., la sussidiarietà dell'azione ex art. 2041 c.c. è rispettata quando la domanda alternativa sia priva ab origine del titolo giustificativo; la domanda è invece preclusa se la diversa azione sia stata rigettata per prescrizione, decadenza, difetto di prova del pregiudizio o nullità del titolo per illiceità.
- La domanda di arricchimento senza causa non presuppone l'accoglimento o la coltivazione della domanda principale, né resta esclusa per il solo fatto che la pretesa contrattuale non sia stata provata.
- Quando il ricorso è accolto sul motivo principale, le statuizioni sulle spese dei gradi precedenti e del giudizio di legittimità devono essere riesaminate dal giudice di rinvio.
- L'indennizzo ex art. 2041 c.c. non coincide automaticamente con il corrispettivo pattuito nella fonte contrattuale invocata, ma va contenuto entro il minor valore tra impoverimento dell'attore e arricchimento del convenuto.
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