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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26657/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

Il procedimento riguarda una confisca di prevenzione disposta nell'ambito di un'ampia indagine patrimoniale sul gruppo criminale facente capo a un soggetto ritenuto socialmente pericoloso. Dopo una prima proposta della Procura di Roma e vari gradi di giudizio, la Corte d'appello di Roma, in sede di secondo rinvio, ha confermato in gran parte la confisca di immobili, quote societarie, beni mobili e somme di denaro intestati formalmente a diversi familiari e soggetti collegati al proposto, ritenendo che fossero in realtà nella sua disponibilità diretta o indiretta o costituissero reimpiego di proventi illeciti. I ricorrenti hanno dedotto, ciascuno per la propria posizione, violazione di legge e motivazione apparente, sostenendo che il giudice del rinvio non si sarebbe conformato ai principi fissati dalle precedenti sentenze rescindenti, avrebbe fondato la decisione su ragionamenti cumulativi e presuntivi, avrebbe valorizzato in modo indebito il solo rapporto familiare o relazionale con il proposto, non avrebbe accertato in modo individualizzato la disponibilità dei singoli beni in capo al proposto, e non avrebbe adeguatamente considerato la documentazione difensiva, le allegazioni sulla provenienza lecita delle risorse, alcuni mutui, le capacità reddituali dei terzi e le sentenze assolutorie invocate. Un ricorrente ha inoltre censurato specificamente la confisca di quote societarie, orologi e somme di denaro, nonché la ritenuta riferibilità dei beni al patrimonio del padre; altri hanno contestato l'applicazione delle presunzioni di fittizietà e la mancata considerazione della cronologia degli acquisti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di uno dei ricorrenti e ha dichiarato inammissibili i ricorsi di tutti gli altri. Ha ritenuto che il decreto impugnato fosse immune da motivazione apparente e che il giudice del rinvio avesse effettivamente colmato le lacune precedentemente rilevate, procedendo a una valutazione specifica delle singole posizioni e dei singoli cespiti. La Corte ha ribadito che, in materia di prevenzione patrimoniale, il vincolo familiare o relazionale non opera come presunzione automatica, ma può costituire elemento indiziario da valutare insieme a ulteriori dati oggettivi; che non è necessario individuare la specifica attività illecita fonte di ciascun bene; che l'accusa deve provare la disponibilità del bene in capo al proposto, mentre al terzo spetta un onere di allegazione contraria; e che il giudizio di prevenzione è autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, salvo incompatibilità logica non ravvisata nel caso concreto. Le conseguenze economiche sono state quelle ordinarie: spese processuali a carico dei soccombenti e, per gli inammissibili, condanna alla somma in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011

    avverso il decreto della Corte d'appello che conferma la misura di prevenzione è proponibile ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge; il vizio di motivazione è scrutinabile solo se la motivazione è mancante o meramente apparente

  • artt. 19, 20 e 24 d.lgs. n. 159 del 2011

    disciplinano indagini patrimoniali, sequestro e confisca di prevenzione; consentono l'ablazione dei beni nella disponibilità diretta o indiretta del proposto e dei beni frutto o reimpiego di attività illecite

  • art. 19, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011

    consente accertamenti anche nei confronti di coniuge, figli, conviventi e persone fisiche o giuridiche interposte, ma non introduce una presunzione automatica di appartenenza dei beni al proposto

  • art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011

    consente la confisca dei beni di cui il proposto non possa giustificare la legittima provenienza e che abbia, anche per interposta persona, nella titolarità o disponibilità, nonché dei beni frutto o reimpiego di attività illecite

  • art. 26, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011

    opera come specifica presunzione legale nei limiti previsti dalla norma; fuori da tali casi il rapporto familiare resta solo indice sintomatico

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    la motivazione deve essere effettiva e comprensibile; il vizio rileva in cassazione se la motivazione è del tutto mancante o apparente

  • art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

    il giudice di rinvio deve uniformarsi ai principi di diritto fissati dalla Corte di cassazione nelle sentenze rescindenti

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    impone sinteticità nell'esposizione dei motivi nel ricorso

  • art. 16 d.lgs. n. 159 del 2011

    richiamato dalle difese in tema di prevenzione patrimoniale, nel quadro della disciplina generale delle misure di prevenzione

  • art. 20 d.lgs. n. 159 del 2011

    richiamato nel quadro della disciplina del sequestro/confisca di prevenzione

  • art. 28, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011

    richiamato dai ricorrenti a sostegno delle censure sulla prevenzione patrimoniale

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso un decreto della Corte d'appello in materia di prevenzione patrimoniale il sindacato è limitato alla violazione di legge; il vizio di motivazione è deducibile solo se la motivazione è mancante o meramente apparente.
  • In tema di confisca di prevenzione, la disponibilità del bene in capo al proposto deve essere accertata con elementi concreti che dimostrino una signoria di fatto, anche mediante interposizione di terzi, e non può essere desunta automaticamente dal solo rapporto di parentela o contiguità personale.
  • Il rapporto familiare o fiduciario con il proposto non costituisce di per sé una presunzione generale di fittizietà dell'intestazione, ma può assumere valore indiziario solo se corroborato da ulteriori elementi oggettivi, quali modalità di acquisto, flussi finanziari non tracciabili, incapacità reddituale del terzo e gestione sostanziale del bene da parte del proposto.
  • L'accusa deve provare la sproporzione patrimoniale e la disponibilità del bene o del suo reimpiego in capo al proposto; una volta fornito tale quadro, il terzo può opporre elementi contrari, ma non vi è un'inversione integrale dell'onere della prova.
  • Nel procedimento di prevenzione patrimoniale non è indispensabile individuare la specifica attività illecita da cui deriverebbe ciascun bene, essendo sufficiente il collegamento con un complessivo contesto criminale e con la dimostrata disponibilità indiretta del patrimonio.
  • Il giudizio di prevenzione è autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione: una pronuncia assolutoria non esclude automaticamente la confisca, salvo che abbia accertato in modo incompatibile il fatto storico posto a base della misura o l'estraneità del proposto alle vicende patrimoniali rilevanti.
  • In sede di rinvio il giudice deve conformarsi ai principi di diritto fissati dalla Corte di cassazione e deve svolgere un esame individualizzato delle singole posizioni e dei singoli beni; tuttavia la motivazione può essere unitaria se consente di ricostruire con chiarezza il percorso logico per ciascun cespite e per ciascun ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieConfisca di prevenzioneSequestroImpugnazioni
RamiMisure di prevenzioneProcesso penale
IstitutiNe bis in idemOnere della prova

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