Cassazione Penale, Sentenza n. 1654/2022 del 17/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, denunciando: 1) vizio di motivazione per aver fatto retroagire la revoca (ex tunc) sulla base di un'ordinanza di custodia cautelare relativa a fatti non ancora definitivamente provati e in parte anteriori o coincidenti con periodi di detenzione; 2) vizio di motivazione per un presunto automatismo decisionale, senza considerare l'epoca dei fatti contestati e il comportamento tenuto dallo stesso durante il periodo di affidamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale di sorveglianza coerente e adeguata: il Tribunale ha valutato, in modo logico e dettagliato, elementi indicativi della mancata adesione ab initio del ricorrente al progetto rieducativo (ruolo apicale in una associazione per reati tributari, prosecuzione delle condotte anche dopo l'inizio dell'affidamento, operazioni finalizzate all'evasione e al riciclaggio). La Corte ha richiamato il consolidato principio secondo cui il giudice della sorveglianza può revocare l'affidamento qualora ritenga, con motivazione adeguata, che le condotte siano incompatibili con la prosecuzione della prova, e può valutare fatti anche se il relativo procedimento penale è ancora pendente se sussiste un quadro di gravità indiziaria. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile. Inoltre il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47
comma 11 (e richiamo al decimo comma ritenuto incostituzionale dalla Consulta)
L'affidamento in prova è revocabile quando il comportamento del soggetto risulti incompatibile con la prosecuzione della prova; la decisione sulla revoca è rimessa al giudice di sorveglianza che deve motivare logicamente e adeguatamente il proprio apprezzamento prognostico
Sentenza Corte Costituzionale n. 343 del 1987
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, comma 10, nella parte in cui non prevedeva gli effetti della revoca, affermando che il Tribunale di sorveglianza deve determinare discrezionalmente la residua pena tenendo conto delle limitazioni già patite e del comportamento durante l'esperimento
Codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata per l'onere delle spese del procedimento e per l'applicazione della sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, salvo responsabilità per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- La revoca dell'affidamento in prova è un giudizio discrezionale del Tribunale di sorveglianza: non basta la mera trasgressione, occorre che il comportamento appaia incompatibile con la prosecuzione della prova e ciò richiede motivazione logica e adeguata
- Il Tribunale di sorveglianza può basare la revoca anche su fatti per i quali il procedimento penale è ancora pendente, quando sussista un quadro di gravità indiziaria che giustifichi la conclusione di un'interruzione del percorso di risocializzazione
- La revoca può essere retroattiva (ex tunc) se emergono elementi che dimostrano una mancata adesione al percorso rieducativo fin dall'inizio; il giudice deve però esplicitare le ragioni che giustificano tale retroazione
- Nella valutazione per la revoca il Tribunale deve considerare l'intero periodo di prova, il carico delle prescrizioni e la gravità oggettiva e soggettiva delle condotte, evitando automatismi ma procedendo a una valutazione complessiva e proporzionata
- Dove la condotta contestata denota un ruolo di vertice o omogeneità rispetto ai reati già in esecuzione, ciò può aggravare la valutazione prognostica e rendere più probabile la revoca dell'affidamento
- In caso di impugnazione, la Cassazione sindaca solo la correttezza logico-giuridica della motivazione del Tribunale di sorveglianza; censure che chiedono una rivalutazione integrale dei fatti di merito sono inammissibili
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