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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8944/2023 del 01/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza resa a seguito di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. con tre censure: 1) presunta nullità per inesatta indicazione che la richiesta di patteggiamento fosse stata avanzata dal procuratore speciale, mentre sarebbe stata avanzata personalmente dall'imputato; 2) presunta illegittimità della pena in quanto, nell'applicazione della continuazione, sarebbe stato aumentato l'importo della pena pecuniaria per il reato di incendio, reato per il quale sarebbe prevista la sola pena della reclusione; 3) carenza di motivazione con riferimento alla condanna alla rifusione delle spese processuali a favore della parte civile, in particolare sulla congruità delle somme liquidate.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che l'errore nell'indicazione dell'organo o del procuratore che abbia avanzato la richiesta sia un mero errore materiale privo di efficacia invalidante, atteso che la manifestazione di volontà dell'imputato era stata comunque resa personalmente e correttamente ai sensi dell'art. 446 comma 3 c.p.p. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto infondato il vizio di illegittimità della pena: nell'ipotesi di reato continuato si applica una sola pena della stessa genere e specie del reato più grave, anche quando i reati satellite appartengano a categorie diverse, per cui non si configura una pena illegale. Sul terzo motivo la Corte ha dichiarato l'aspecificità della doglianza: la motivazione sulla liquidazione delle spese della parte civile è stata ritenuta adeguata avendo il giudice indicato le tariffe applicate e operato liquidazioni in misura pari o prossima al minimo tariffario; spettava al ricorrente evidenziare specifici vizi. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di cassazione e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel grado, liquidate in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina del patteggiamento, con riferimento al procedimento che ha originato la sentenza impugnata.

  • art. 446, comma 3, cod. proc. pen.

    Stabilisce la necessità della manifestazione di volontà dell'imputato per l'accesso al rito alternativo; la Corte ha ritenuto che la volontà fosse validamente espressa dall'imputato personalmente, rendendo irrilevante l'errore materiale nell'indicazione del procuratore.

  • art. 81, comma secondo, cod. pen.

    Regola l'aumento per la continuazione: la giurisprudenza richiamata e la Corte affermano che si applica una sola pena della stessa specie e genere del reato più grave, anche se i reati satellite hanno pene di specie diversa.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Norma procedurale relativa alla trattazione in Corte di Cassazione; richiamata nel procedimento di trattazione orale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna del ricorrente per le spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso.

  • decreto ministeriale n. 155 del 2014 (aggiornato dal DM n. 147 del 13/08/2022)

    Parametri tariffari per la liquidazione delle spese di soccombenza; la Corte ha ritenuto che il riferimento alle tariffe e la liquidazione ai minimi o in misura prossima ai minimi fosse sufficiente motivazione, salvo specifiche contestazioni del condannato.

Massime di principio

  • Un errore materiale nella descrizione di chi abbia formulato una istanza (es. indicazione di procuratore speciale invece dell'imputato) non produce nullità se la volontà sostanziale richiesta dalla norma è stata validamente manifestata dall'imputato.
  • In caso di continuazione di reati, va applicata una sola pena, della stessa specie e genere del reato più grave; pertanto l'aumento ex art. 81 c.p. non determina automaticamente un vizio di illegittimità quando i reati satellite prevedono pene di specie diversa.
  • Le doglianze generiche o aspecifiche sulla motivazione della liquidazione delle spese della parte civile sono inammissibili: il ricorrente deve indicare con precisione i vizi della motivazione o le voci contestate, soprattutto se il giudice ha esplicitato i parametri tariffari utilizzati.
  • La corretta indicazione e applicazione dei parametri tariffari ministeriali nella liquidazione delle spese agevola la regolarità della motivazione; chi si ritiene leso deve dimostrare specificamente l'irragionevolezza o l'incompatibilità con i limiti tariffari.
  • La Corte può condannare il ricorrente all'estinzione delle spese e ad ammende quando il ricorso risulta inammissibile per motivi manifesti; le somme sono quantificate anche in relazione alla gravità e alla rilevanza delle censure proposte.
  • Prima di impugnare una sentenza per presunte nullità formali, è opportuno valutare se tali profili siano davvero idonei ad incidere sulla validità sostanziale dell'atto, poiché la giurisprudenza distingue tra errori materiali e nullità sostanziali.

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