Cassazione Civile, Ordinanza n. 22646/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (spedizioniere)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica doganale con cui venivano richiesti maggiori dazi e IVA all'importazione in relazione a importazioni di telai e parti di biciclette effettuate negli anni 2010-2011 da un soggetto importatore, con rappresentanza indiretta del dichiarante. L'addebito riguardava la mancata inclusione nella dichiarazione doganale del costo degli stampi utilizzati per la realizzazione dei telai. La società di spedizioni aveva impugnato l'atto deducendo, in sintesi, che l'azione accertativa fosse prescritta/decaduta perché l'avviso era stato notificato nel 2015 e che la notitia criminis richiamata dall'ufficio riguardasse fatti diversi da quelli posti a base della rettifica doganale. Inoltre contestava la propria responsabilità, sostenendo che per lo spedizioniere fosse necessaria la prova del dolo o della colpa e che, comunque, non avesse avuto accesso ai documenti necessari per verificare il costo degli stampi. Infine censurava l'estensione della responsabilità solidale all'IVA all'importazione, contestava la qualificazione del regime di rappresentanza indiretta imposto nella procedura semplificata e invocava l'esimente di cui all'art. 239 CDC per ottenere lo sgravio dei diritti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, ha respinto il terzo, ha accolto il quarto motivo limitatamente alla responsabilità del rappresentante indiretto per l'IVA all'importazione, ha dichiarato inammissibile il quinto per carenza di interesse e il sesto per difetto di specificità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al solo motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario nei limiti indicati, escludendo la responsabilità del rappresentante indiretto per la maggiore IVA all'importazione. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per il sopravvenuto consolidarsi della giurisprudenza nel corso della causa.
Norme richiamate
Le censure che mirano a contestare l'apprezzamento delle prove e la valutazione dei fatti sono inammissibili in cassazione, salvo che si deduca l'utilizzo di prove non acquisite o la disapplicazione di prove legali.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame riguarda fatti decisivi e non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito.
artt. 221 CDC e 11 d.lgs. n. 374 del 1990
Non è stato accolto il motivo che invocava la prescrizione/decadenza del potere di accertamento, perché fondato su una ricostruzione fattuale ritenuta non sindacabile in cassazione.
artt. 201 e 202 CDC
In caso di rappresentanza indiretta, la responsabilità doganale del dichiarante deriva dalla presentazione della dichiarazione in nome proprio; la Corte distingue tale ipotesi da quelle di introduzione irregolare o sottrazione al controllo doganale.
art. 201, par. 3, CDC
L'obbligazione doganale grava sul dichiarante e, nel caso di rappresentanza indiretta, anche sul rappresentato/importatore; tuttavia tale regola non è stata ritenuta estensibile all'IVA all'importazione dopo l'intervento della Corte di giustizia.
art. 5, par. 2, Reg. (CEE) n. 2913/92 (CDC)
La dichiarazione doganale può essere resa personalmente dall'importatore oppure tramite rappresentante diretto o indiretto.
art. 40, comma 1, TULD
Richiamato per descrivere le modalità della dichiarazione doganale e il ruolo del rappresentante.
art. 199 Reg. (CEE) n. 2454/1993
Il dichiarante si impegna circa l'esattezza delle indicazioni contenute nella dichiarazione e l'autenticità dei documenti presentati.
Al rappresentante indiretto è richiesta una diligenza qualificata, parametrata alla natura professionale dell'attività svolta.
art. 4, comma 1, punto 9, CDC
La Corte lo richiama per affermare che la CTR aveva erroneamente incluso l'IVA all'importazione nell'obbligazione doganale del rappresentante indiretto.
art. 76 CDC
La procedura semplificata richiamata non è stata ritenuta idonea a fondare interesse alla censura, poiché la parte aveva comunque scelto la rappresentanza indiretta.
art. 239 CDC
"si può procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi... dovute a circostanze che non implicano frode o manifesta negligenza"
La domanda di sgravio per situazione particolare è distinta dal ricorso giurisdizionale avverso l'avviso e, in mancanza di specifica domanda amministrativa, non opera automaticamente nel giudizio di impugnazione; la relativa valutazione può altresì esulare dalla cognizione del giudice ordinario quando investa apprezzamenti discrezionali.
artt. 899-908 Reg. (CEE) n. 2454/1993 (DAC)
Il Regolamento di attuazione disciplina la procedura amministrativa di rimborso o sgravio collegata all'art. 239 CDC.
art. 905 DAC
La trasmissione alla Commissione è prevista solo in specifiche ipotesi di situazione particolare; la Corte ne richiama la disciplina per escludere automatismi tra ricorso e istanza di sgravio.
Dopo la cassazione limitata al quarto motivo, la Corte ha deciso nel merito senza rinvio perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la dedotta violazione di legge o il vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti accertati dal giudice di merito.
- Nella rappresentanza doganale indiretta, il dichiarante risponde dell'obbligazione doganale per il fatto stesso di aver presentato la dichiarazione in nome proprio, con obbligo di diligenza professionale nella verifica della completezza e attendibilità della documentazione.
- La responsabilità del rappresentante indiretto per l'IVA all'importazione non può essere affermata in assenza di una specifica e chiara base normativa nazionale che lo individui come debitore di tale imposta; la disciplina dell'obbligazione doganale non è automaticamente estensibile all'IVA.
- L'istanza amministrativa di rimborso o sgravio ex art. 239 CDC è procedura autonoma e non si presume proposta per il solo fatto di avere impugnato l'avviso di accertamento doganale.
- La domanda di sgravio fondata su situazione particolare e priva di frode o negligenza manifesta può implicare valutazioni discrezionali di competenza amministrativa, con limiti alla cognizione del giudice ordinario o di legittimità.
- In presenza di cassazione limitata a un capo della decisione e di assenza di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.
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