Cassazione Civile, Ordinanza n. 19767/2024 del 17/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito relativo a contributi dovuti per il reddito da lavoro autonomo percepito nell'anno 2010, dopo iscrizione d'ufficio alla gestione separata. La Corte d'appello, in riforma del primo grado, aveva rigettato l'opposizione ritenendo dovuta l'iscrizione e non maturata la prescrizione quinquennale, perché interrotta da due atti, uno del 1.7.2015 e uno del 12.7.2016. Nel ricorso per cassazione la parte contribuente deduceva: 1) violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che l'unico atto interruttivo riferibile al debito 2010 fosse quello del 12.7.2016, mentre quello del 1.7.2015 riguardava il diverso debito del 2009; 2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c., per avere la Corte d'appello travisato il contenuto del ricorso di primo grado e considerato non controverso un fatto che invece, secondo la ricorrente, era inequivoco; 3) nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere il giudice di merito rilevato d'ufficio un atto interruttivo non dedotto come riferito al debito 2010 e quindi pronunciato oltre le eccezioni delle parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i tre motivi e li ha ritenuti infondati. Ha chiarito che il primo motivo non denunciava un errore di diritto, bensì contestava il giudizio di fatto con cui la Corte territoriale aveva attribuito efficacia interruttiva, ai sensi dell'art. 2943 c.c., alla richiesta di pagamento del 1.7.2015. Ha inoltre escluso che vi fosse un vizio ex art. 115 c.p.c., perché l'asserito errore percettivo sul contenuto del ricorso attiene, secondo l'orientamento ribadito dalle Sezioni Unite, alla revocazione per errore di fatto quando riguardi il contenuto oggettivo del documento e non un fatto processuale controverso. Infine ha respinto il terzo motivo rilevando che l'interruzione della prescrizione è rilevabile d'ufficio quando il fatto interruttivo emerga dagli atti di causa, senza necessità di una specifica eccezione di parte. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con conferma della decisione d'appello sfavorevole alla contribuente.
Norme richiamate
art. 3, comma 9, L. n. 335/1995
richiamato dalla ricorrente come norma sulla prescrizione del credito contributivo, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura perché la questione dipendeva dall'efficacia interruttiva di un atto di pagamento valutata in fatto
art. 1 d.P.C.m. 12 maggio 2011
richiamato quale norma da cui decorrerebbe il dies a quo della prescrizione; la Corte non ne ha negato l'applicabilità in astratto, ma ha ritenuto che la prescrizione fosse stata comunque interrotta da un atto successivo
la richiesta di pagamento emessa il 1.7.2015 è stata ritenuta idonea ad avere efficacia interruttiva della prescrizione
la Corte esclude che vi sia violazione della norma quando la doglianza mira in realtà a contestare un preteso errore percettivo sul contenuto del documento; tale errore, se sul contenuto oggettivo del documento, non integra il vizio denunciato ma può rilevare in revocazione, salvo che investa un fatto processuale controverso
non è violato se il giudice rileva d'ufficio l'interruzione della prescrizione, quando il relativo fatto risulti dagli atti di causa
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
il ricorrente lo invoca per i vizi di nullità della sentenza; la Corte precisa che l'errore percettivo sul contenuto oggettivo del documento non rientra in questo paradigma quando è deducibile solo con revocazione
Cass. S.U. 5792/24
richiamata per ribadire l'orientamento tradizionale secondo cui l'errore percettivo sul contenuto oggettivo del documento è deducibile con revocazione per errore di fatto
Cass. S.U. 15661/05
richiamata per affermare che l'interruzione della prescrizione è rilevabile d'ufficio se il fatto emerge dagli atti
Cass. 9810/23
richiamata nel medesimo senso sulla rilevabilità d'ufficio dell'interruzione della prescrizione
Massime di principio
- In materia di prescrizione dei crediti contributivi, l'efficacia interruttiva di una richiesta di pagamento è una questione che può essere risolta dal giudice mediante valutazione del fatto processuale e documentale, non necessariamente mediante sola applicazione astratta della norma sulla prescrizione.
- L'errore del giudice sul contenuto oggettivo di un documento non integra, di regola, un vizio denunciabile come violazione dell'art. 115 c.p.c. in cassazione, ma può costituire errore di fatto deducibile con revocazione; resta diversa l'ipotesi dell'errore su un fatto processuale controverso.
- L'interruzione della prescrizione, quando risulti dagli atti di causa, è rilevabile d'ufficio dal giudice e non richiede una specifica eccezione di parte, con conseguente insussistenza del vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c.
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