Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06587/2024 del 12/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di fornitura di merce tra una società tunisina e una società italiana. La società italiana aveva agito in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo delle forniture, ottenendo accoglimento in primo grado. La società tunisina aveva impugnato la decisione, deducendo che la giurisdizione non spettasse al giudice italiano ma a quello tunisino, perché il contratto si era concluso con l’accettazione degli ordini in Tunisia e in Tunisia era avvenuta anche la consegna della merce. La Corte d’appello aveva invece ritenuto la giurisdizione italiana facendo applicazione dell’art. 4, n. 7, della Convenzione italo-tunisina del 1967 e dell’art. 1182, terzo comma, c.c., individuando il luogo di esecuzione dell’obbligazione presso la sede del creditore. In cassazione la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 20 c.p.c., dell’art. 4 della Convenzione bilaterale italo-tunisina, dell’art. 3 l. n. 218/1995 e dell’art. 7, n. 1, lett. b), primo trattino, del Regolamento UE n. 1215/2012, sostenendo che, trattandosi di compravendita a distanza di beni mobili, il forum competente dovesse individuarsi nel luogo di consegna materiale dei beni, cioè in Tunisia.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto errato il richiamo della Corte d’appello all’art. 4, n. 7, della Convenzione bilaterale italo-tunisina, osservando che tale norma attiene al riconoscimento delle sentenze e non disciplina in generale il riparto di giurisdizione. Ha quindi ricondotto la controversia all’art. 3, comma 2, l. n. 218/1995, da interpretarsi alla luce del sistema Bruxelles/Regolamento UE n. 1215/2012. Poiché si trattava di compravendita internazionale di merci, il criterio rilevante era quello del luogo di consegna dei beni, da intendersi come luogo di recapito finale e di disponibilità materiale della merce per l’acquirente. Ne è derivato che la giurisdizione spettava al giudice tunisino, essendo in Tunisia il luogo di consegna. La sentenza impugnata è stata quindi cassata senza rinvio, con condanna della controricorrente alle spese dei tre gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 366, primo comma, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è sufficientemente specifico quando contiene una chiara e sintetica esposizione dei fatti e delle questioni, senza necessità di integrale trascrizione degli atti richiamati se il contenuto è puntualmente indicato.

  • artt. 19 e 20 c.p.c.

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura sulla giurisdizione/competenza territoriale, ma la Corte decide la questione principalmente sul diverso piano dei criteri internazionali di giurisdizione.

  • art. 4 della Convenzione bilaterale Italia-Tunisia del 15 novembre 1967

    Non disciplina il riparto generale di giurisdizione, ma si riferisce al riconoscimento delle sentenze e alla competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato in cui la decisione è stata pronunciata.

  • art. 3, comma 2, l. 31 maggio 1995, n. 218

    Per determinare la giurisdizione italiana nelle materie rientranti nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles, occorre fare riferimento ai criteri poi trasfusi nel Regolamento UE n. 1215/2012.

  • art. 7, n. 1, lett. b), primo trattino, Regolamento UE n. 1215/2012

    Nelle controversie relative a compravendita di merci, il luogo di esecuzione dell'obbligazione rilevante coincide con il luogo di consegna dei beni, inteso come luogo di recapito finale e di disponibilità materiale per l'acquirente.

  • art. 1182, terzo comma, c.c.

    La Corte d'appello lo aveva applicato per individuare il luogo di esecuzione presso la sede del creditore; la Cassazione ne esclude la rilevanza decisiva nel caso, poiché la prestazione caratteristica era la consegna della merce.

Massime di principio

  • Nelle controversie transnazionali aventi ad oggetto la compravendita di merci, ai fini dell'individuazione del giudice competente occorre avere riguardo all'obbligazione caratteristica del contratto, ossia alla consegna dei beni, e non alla sola obbligazione di pagamento del prezzo.
  • Il luogo di consegna della merce, rilevante per il forum destinatae solutionis, va inteso come luogo di recapito finale in cui l'acquirente acquista la disponibilità materiale del bene, salvo diversa pattuizione.
  • L'art. 3, comma 2, l. n. 218/1995 va letto in chiave evolutiva e sistematica, coordinandolo con la disciplina unionale vigente, oggi rappresentata dal Regolamento UE n. 1215/2012.
  • Una convenzione bilaterale sul riconoscimento delle sentenze non può essere utilizzata come fonte generale del riparto di giurisdizione se il suo tenore letterale e la sua collocazione sistematica rivelano una funzione diversa.
  • Nel ricorso per cassazione, il requisito di autosufficienza non può essere inteso in senso eccessivamente formalistico: è sufficiente una esposizione chiara e specifica dei fatti e delle censure, quando il contenuto degli atti richiamati sia comunque individuabile dal ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione internazionaleImpugnazioni
RamiInternazionale privatoProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.