Cassazione Penale, Sentenza n. 44875/2023 del 07/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare. Il ricorrente contestava l'interpretazione dei termini di custodia cautelare dopo la declaratoria di nullità dell'atto di promovimento dell'azione penale (decreto che disponeva il giudizio del 7/10/2022) e sosteneva che la nullità avrebbe dovuto interrompere o far decorrere diversamente il termine previsto dall'art. 303 c.p.p., facendo quindi venire meno la misura cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la censura carente di specificità e manifestamente infondata, confermando il principio giurisprudenziale secondo il quale solo la mancata emissione degli atti che determinano il passaggio di fase (e non la loro invalidità) comporta la perdita di efficacia della custodia cautelare per superamento dei termini. Nel caso concreto il decreto del 7/10/2022 è stato annullato dal Tribunale il 21/12/2022 e il nuovo decreto che disponeva il giudizio è stato emesso il 29/03/2023: tale nuovo provvedimento è stato emanato entro il termine di un anno previsto dall'art. 303, comma 1, lett. a), n. 3, e, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, il termine ha ripreso a decorrere dalla data del provvedimento che ha disposto la regressione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale relativa al delitto contestato all'imputato (traffico/uso illeciti di sostanze stupefacenti). La Corte non ha svolto una interpretazione specifica della norma sostanziale nel provvedimento impugnato.
art. 303, comma 1, lett. a), n. 3, cod. proc. pen.
Stabilisce il termine di durata della fase (un anno) utile ai fini del decorso dei termini di custodia cautelare; la Corte ha ritenuto che il termine debba essere calcolato considerando la regressione del procedimento e che possa riprendere a decorrere dalla data del provvedimento di regressione
art. 303, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede che, in caso di regressione del procedimento, il termine relativo alla fase riprenda a decorrere dalla data del provvedimento che ha disposto la regressione; la Corte ha applicato questa disposizione per ritenere legittima la prosecuzione della custodia cautelare fino al nuovo decreto emesso il 29/03/2023
art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia; non oggetto di specifica interpretazione nel dispositivo
Massime di principio
- La nullità di un atto che abbia determinato il passaggio di fase non equivale automaticamente all'azzeramento dei termini di custodia cautelare: ciò che interrompe l'efficacia della custodia per decorrenza dei termini è la mancata emissione degli atti che consentono il passaggio di fase, non l'invalidità formale degli stessi.
- Se un giudice annulla un provvedimento di promovimento dell'azione penale e dispone la regressione del procedimento, il termine di fase previsto dall'art. 303 c.p.p. riprende a decorrere dalla data del provvedimento di regressione (comma 2) e dunque eventuali nuovi provvedimenti emessi entro il nuovo termine preservano la validità della custodia cautelare.
- Le censure in Cassazione devono essere specifiche: contestazioni generiche dirette a rimettere in discussione principi giurisprudenziali consolidati sono frequentemente dichiarate inammissibili o infondate.
- Per preservare la possibilità di ottenere la scarcerazione per decorrenza termini, la difesa deve sollevare tempestivamente e con specificità le nullità o altre deduzioni rilevanti nelle sedi e nei tempi processuali appropriati, evitando che questioni rilevanti vengano sollevate per la prima volta in fase di gravame cautelare.
- In situazioni di annullamento di atti e regressione, monitorare con attenzione le date dei provvedimenti (annullamento, regressione, nuovi decreti) è essenziale per calcolare correttamente i termini e valutare tempestivamente la liceità della custodia cautelare.
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