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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33321/2025 del 08/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva riconosciuto l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità prevalente sulle aggravanti e rideterminato la pena per un tentato furto aggravato. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione sostenendo che la querela della persona offesa sarebbe stata invalida e che il reato sarebbe quindi improcedibile. Con il secondo motivo ha censurato il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, assumendo che l'ultimo episodio criminoso non fosse del 2022 ma risalisse al 2013. Con il terzo motivo ha contestato l'applicazione della recidiva, rilevando la distanza temporale dall'ultimo reato e l'incompatibilità con la già concessa attenuante ex art. 62 n. 4 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché dagli atti emergeva una querela valida, contenente una chiara istanza punitiva, e ha ribadito che la volontà di punire non richiede formule sacramentali ed è interpretata secondo favor querelae. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, richiamando i criteri dell'art. 131-bis c.p. e il principio per cui la particolare tenuità non è applicabile quando l'imputato abbia reiterato reati della stessa indole, valorizzando la plurima e continuativa criminalità patrimoniale del ricorrente dal 1995 al 2022. Ha infine ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo, osservando che la recidiva era stata motivata in base a un giudizio concreto di pericolosità e abitualità criminale, non neutralizzato dalla sola attenuante per il modesto valore della refurtiva. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62, n. 4, c.p.

    attenuante riconosciuta in appello per la modicità del valore della refurtiva, ritenuta prevalente sulle aggravanti ma non incompatibile con il giudizio di recidiva

  • art. 530 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'insussistenza dei presupposti di procedibilità, ma il motivo è stato ritenuto infondato

  • art. 624 c.p.

    fattispecie base del tentato furto oggetto di contestazione

  • art. 625 n. 7 c.p.

    aggravante contestata e confermata nel giudizio di merito

  • art. 131-bis c.p.

    causa di non punibilità esclusa per la pluralità di reati della stessa indole e per la complessiva gravità della biografia criminale

  • art. 99 c.p.

    recidiva applicata sulla base di un giudizio concreto di pericolosità e reiterazione delittuosa

  • art. 133 c.p.

    criterio di valutazione complessiva rilevante ai fini della particolare tenuità del fatto

  • art. 616 c.p.p.

    base normativa della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 56 c.p.

    richiamato per la qualificazione del tentativo di furto

  • Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro

    consente l'accesso agli atti in cassazione quando il vizio dedotto è di natura processuale

  • Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj

    la particolare tenuità non è applicabile se l'imputato ha commesso più reati della stessa indole

  • Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè

    la recidiva richiede un apprezzamento concreto della reiterazione come indice di riprovevolezza e pericolosità

Massime di principio

  • La querela è valida quando, anche senza formule sacramentali, risulti in modo univoco la volontà della persona offesa di perseguire l'autore del fatto; in caso di dubbio interpretativo opera il favor querelae.
  • L'istanza punitiva può desumersi dal contenuto complessivo dell'atto di denuncia e anche da espressioni equivalenti alla richiesta di intervento dell'autorità giudiziaria.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva ex art. 133 c.p. e non può essere riconosciuta quando il soggetto presenti una reiterata criminalità omogenea o comunque plurimi precedenti della stessa indole.
  • La recidiva non discende dal solo dato formale dei precedenti, ma presuppone un giudizio concreto sulla loro capacità di evidenziare abitualità, maggiore colpevolezza e pericolosità sociale.
  • La concessione di un'attenuante legata al modesto valore del bene sottratto non esclude, di per sé, il riconoscimento della recidiva, trattandosi di valutazioni fondate su parametri diversi.
  • Nel giudizio di legittimità i vizi processuali che impongono l'accesso agli atti possono essere scrutinati direttamente dalla Corte, ma il ricorso resta inammissibile quando le doglianze siano manifestamente infondate.

Come è indicizzato

MaterieFurtoCircostanze del reatoCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fattoRecidivaOnere della prova

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