Cassazione Penale, Ordinanza n. 18735/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che aveva confermato la sua responsabilità per una rapina. I motivi dedotti erano due: 1) violazione di legge per la mancata qualificazione del fatto come tentativo di rapina, sostenendo che non vi fosse stata consumazione del delitto; 2) violazione di legge in relazione all'applicazione della circostanza aggravante prevista per l'uso di arma, contestando che l'oggetto utilizzato potesse essere considerato arma ai fini dell'aggravante. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi non specifici, perché sostanzialmente ripetitivi delle censure già formulate in appello e già disattese con motivazione congrua, e comunque manifestamente infondati nel merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di merito avesse correttamente qualificato il fatto come rapina consumata, poiché il reato si perfeziona quando la cosa sottratta entra nel dominio esclusivo dell'agente, anche per un tempo breve e pur se poi debba essere abbandonata per l'intervento di terzi. Ha inoltre confermato la configurabilità dell'aggravante dell'uso di arma, osservando che l'oggetto sequestrato era una pistola a salve priva del tappo rosso, dunque non immediatamente riconoscibile come arma giocattolo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere la qualificazione del fatto come tentativo, ma ritenuto non applicabile perché la rapina era già consumata
norma ritenuta integrata nella sua fattispecie consumata, poiché la cosa sottratta era entrata nel dominio esclusivo dell'agente
art. 628, terzo comma, n. 1), c.p.
aggravante confermata in presenza di un'arma a salve priva di tappo rosso, non immediatamente riconoscibile come arma giocattolo
implicata nella condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone censure già formulate in appello senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata, risultando non specifico ma solo apparente.
- Il delitto di rapina si consuma quando la cosa sottratta passa nel dominio esclusivo dell'agente, anche se per un tempo molto breve e anche se il possesso cessa subito dopo per l'intervento della vittima o della forza pubblica.
- Ai fini della distinzione tra rapina consumata e tentata rapina, non rileva la brevità del possesso della refurtiva, ma il conseguimento dell'autonoma disponibilità della cosa sottratta.
- L'aggravante dell'uso di arma può ritenersi integrata anche quando l'oggetto sia una pistola a salve, se non è immediatamente riconoscibile come arma giocattolo per l'assenza di elementi esteriori idonei a segnalarne la natura, come il tappo rosso.
- La valutazione sulla riconoscibilità di un'arma giocattolo non può fondarsi sulla sola percezione soggettiva, ma richiede il controllo delle circostanze oggettive che incidono sulla visibilità dei segni distintivi del giocattolo.
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