Cassazione Penale, Sentenza n. 1066/2022 del 13/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che lo ha ritenuto responsabile di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale. Sostiene in primo luogo che non vi sia stata alcuna condotta distrattiva né depauperamento reale del patrimonio della fallita, perché i beni erano rimasti in uso alla società amministrata da lui e il curatore era stato informato della disponibilità di tali beni; quindi non si sarebbe verificato un pregiudizio patrimoniale per la massa dei creditori. In secondo luogo contesta la valutazione circa l'elemento soggettivo, sostenendo che per la fattispecie fosse necessario il dolo specifico e non il mero dolo generico; alternativamente ritiene che, anche ammettendo il dolo generico, la Corte territoriale non abbia adeguatamente motivato la prova della consapevolezza e della volontà di compiere un atto pericoloso per il patrimonio sociale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività: la sentenza di appello del 28/11/2019 aveva fissato il termine di 90 giorni per la motivazione (scaduto il 26/02/2020), la sentenza motivata è stata depositata il 06/02/2020 e il termine di 45 giorni per impugnare ricadeva, dopo le sospensioni previste dai decreti-legge emergenziali, al 15/06/2020; il ricorso è stato proposto invece il 16/07/2021 e quindi oltre termine. La Corte ha inoltre osservato che la notifica dell'estratto per contumacia non era dovuta e non incideva sui termini. Sul merito, comunque, ha rilevato che il ricorso sarebbe inammissibile anche per manifesta infondatezza: il comodato dei beni della società fallita alla D Cleaning Service, che svolgeva la stessa attività con gli stessi locali, dipendenti e beni, integra atto di depauperamento idoneo a creare pericolo concreto per la massa creditoria; per la bancarotta patrimoniale è sufficiente il dolo generico e la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la consapevolezza e la volontà dell'imputato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 544, comma 3, cod. proc. pen.
individua l'obbligo di indicare nel dispositivo il termine di 90 giorni per il deposito della motivazione; da tale deposito decorrono gli ulteriori termini per l'impugnazione
art. 83, decreto-legge n. 18 del 2020
prevede la sospensione dei termini processuali per effetto dell'emergenza COVID-19, utile a calcolare la nuova scadenza dei termini di impugnazione
art. 36, comma 1, decreto-legge n. 23 del 2020
contribuisce alla disciplina della sospensione dei termini durante l'emergenza, ai fini del calcolo del termine di impugnazione
art. 585, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
indica il termine entro cui proporre impugnazione in caso di particolari ipotesi connesse alla notifica; la Corte richiama il principio che, in caso di errata dichiarazione di contumacia, il termine decorre dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza e non dalla notifica dell'estratto effettuata per errore
ha abolito l'istituto della contumacia nel processo penale e modificato le regole di notifica delle sentenze, rendendo in molti casi non dovuta la notifica dell'estratto per l'imputato assente
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
consente di condannare l'imputato al pagamento in favore della Cassa delle ammende; la Corte fissa la somma equa in euro 3.000,00
art. 548, comma 3, cod. proc. pen. (richiamato storico)
richiamato nella ricostruzione storica delle norme sulla contumacia: in passato prevedeva forme diverse di trattamento della sentenza abbreviata e della contumacia, poi superate dalle riforme
legge 16 dicembre 1999, n. 479 (richiamata storicamente)
richiamata nella ricostruzione della disciplina della contumacia e delle sue successive modifiche
Massime di principio
- Il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale è un reato di pericolo concreto: non è necessario un danno effettivo alla massa dei creditori, basta un atto idoneo a creare un concreto pericolo per il soddisfacimento dei creditori (es. comodato di beni aziendali a impresa collegata che ne impedisca l'uso da parte della fallita).
- Il comodato o destinazione a imprese collegate degli assets societari può integrare depauperamento patrimoniale quando impedisca o limiti l'esercizio dell'attività imprenditoriale della società fallita (stessi locali, dipendenti, attività).
- Per la bancarotta patrimoniale è generalmente sufficiente il dolo generico: rileva la consapevolezza e la volontà dell'agente di compiere un atto che depaupera il patrimonio, non la specifica volontà di causare il fallimento.
- La mera comunicazione al curatore o il fatto che il bene risulti formalmente disponibile altrove non escludono la responsabilità se l'atto ha natura e effetti depauperativi e l'agente è consapevole di ciò.
- Nei procedimenti d'impugnazione è essenziale rispettare i termini: errori o notifiche non dovute (es. estratto per contumacia) non sempre interrompono o sospendono i termini e l'erronea notificazione non può in genere essere opposta per far decorrere ex novo i termini di impugnazione.
- In situazioni emergenziali (es. sospensioni legate al COVID-19) è necessario calcolare correttamente la sospensione dei termini sulla base dei decreti applicabili; tuttavia la sospensione non elimina l'obbligo di impugnare entro i nuovi termini risultanti.
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