Cassazione Civile, Ordinanza n. 25683/2021 del 22/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce dall'impugnazione di un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva richiesto l'imposta di registro e accessori per la registrazione di due decreti ingiuntivi, ciascuno fondato su una ricognizione di debito. Il contribuente aveva ottenuto ragione nei due gradi di merito. In Cassazione l'Agenzia delle Entrate deduceva un unico motivo di violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, sostenendo che la ricognizione di debito richiamata nei decreti ingiuntivi non dovesse essere tassata in misura fissa, nonostante la ritenuta soggezione ad IVA dell'operazione sottostante.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che il riconoscimento di debito enunciato in un decreto ingiuntivo è soggetto ad imposta di registro in misura fissa quando riguarda cessioni di beni o prestazioni di servizi in regime IVA. Nel caso concreto, la ricognizione di debito rinviava a un'obbligazione pecuniaria derivante da una cessione di beni nell'esercizio di impresa commerciale, sicché la decisione di merito che aveva applicato l'imposta fissa è stata ritenuta corretta. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese, perché la parte intimata non si è costituita.
Norme richiamate
art. 3, tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131
art. 3 della tariffa - parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131
La norma è richiamata quale base del regime di tassazione dell'atto enunciato; per i crediti relativi a operazioni soggette a IVA, il relativo riconoscimento di debito nei decreti ingiuntivi conduce all'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa secondo il rinvio operato dalla tariffa.
art. 1, lett. b), tariffa, parte seconda, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131
art. 1, lett. b), della tariffa - parte seconda allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131
È la disposizione che prevede la misura fissa dell'imposta di registro per il riconoscimento di debito enunciato in un decreto ingiuntivo, quando esso abbia per oggetto cessioni di beni o prestazioni di servizi in regime IVA.
artt. 1 e 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633
artt. 1 e 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633
Sono evocati per individuare la radice causale dell'obbligazione pecuniaria, collegata a una cessione di beni nell'esercizio di impresa commerciale e quindi a un'operazione soggetta a IVA.
art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
È il parametro processuale del motivo di ricorso per cassazione, formulato come denuncia di violazione o falsa applicazione di legge.
art. 380-bis cod. proc. civ.
È richiamato solo per la definizione camerale del ricorso, in assenza di memorie, senza incidere sulla ratio decidendi.
Massime di principio
- Il riconoscimento di debito enunciato in un decreto ingiuntivo sconta l'imposta di registro in misura fissa quando l'obbligazione sottostante deriva da cessione di beni o prestazione di servizi soggetta a IVA.
- Ai fini dell'imposta di registro, rileva la natura dell'operazione causalmente sottostante al credito enunciato nell'atto giudiziale, non la mera forma del documento in cui il credito è riconosciuto.
- Quando il giudice di merito applica correttamente il regime fiscale conseguente alla soggezione ad IVA dell'operazione originaria, il motivo di ricorso per violazione di legge che contesti l'imposizione proporzionale è infondato.
- Se la parte vittoriosa in appello rimane intimata in Cassazione, può non essere disposta alcuna regolazione delle spese.
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