Cassazione Civile, Ordinanza n. 25535/2025 del 17/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, nel quale il Tribunale aveva revocato l'assegnazione della casa familiare al padre. In sede di reclamo, poi riunito, la Corte d'appello di Torino ha confermato la revoca, ritenendo che il figlio, ormai maggiorenne e di 25 anni, avesse raggiunto l'indipendenza economica o quantomeno si fosse inserito nel mondo del lavoro tramite un'attività imprenditoriale individuale, anche utilizzando l'immobile familiare per attività di marketing e sede legale dell'impresa. I ricorrenti in cassazione hanno dedotto tre motivi: 1) violazione degli artt. 30 Cost., 337-sexies e 337-septies c.c., per non avere la Corte considerato la volontaria assunzione da parte del genitore dell'obbligo di mantenimento del figlio fino al completamento del percorso formativo; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché la Corte avrebbe equiparato apoditticamente l'ingresso nel mondo del lavoro al raggiungimento dell'indipendenza economica, senza accertare un effettivo livello reddituale idoneo a garantire un'esistenza libera e dignitosa; 3) violazione degli artt. 337-sexies, 43, 2196 c.c. e 115 c.p.c., per aver ritenuto cessata la natura di casa familiare dell'immobile solo perché la sede legale dell'attività era stata fissata lì, nonostante l'uso costante come abitazione familiare e la convivenza del figlio con il resto della famiglia. La resistente ha eccepito l'inammissibilità per conflitto di interessi tra i ricorrenti e per asserita non autosufficienza del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato l'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dalla controricorrente, ritenendo che nel giudizio non si discutesse del mantenimento del figlio ma solo della revoca dell'assegnazione della casa familiare, e che la posizione processuale dei ricorrenti non fosse incompatibile nel modo prospettato. Nel merito ha ritenuto infondati i primi due motivi: ha condiviso l'accertamento di merito secondo cui il figlio si era inserito nel mondo del lavoro, grazie a un'attività imprenditoriale già avviata e supportata dalla famiglia, con esperienza professionale anche all'estero; ha quindi escluso la persistenza dei presupposti per il mantenimento, osservando che le critiche dei ricorrenti erano meramente assertive e non specificamente supportate da indicazione di prove tempestivamente dedotte e trascurate. Ha inoltre ritenuto che la motivazione della Corte territoriale superasse il minimo costituzionale, escludendo il vizio di motivazione apparente. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito, perché investiva una ratio ulteriore e ad abundantiam. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e con attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 30 Cost.
Richiamato come base del dovere genitoriale di mantenimento e formazione dei figli, ma non impedisce la cessazione dell'obbligo quando il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica.
Norma evocata in relazione all'assegnazione della casa familiare; la Corte non nega la disciplina, ma considera decisiva la cessazione dei presupposti in fatto per la permanenza del titolo di mantenimento connesso alla situazione familiare.
Richiamato per il mantenimento dei figli maggiorenni; l'obbligo perdura solo finché non sia provata l'autosufficienza economica o l'effettiva possibilità di raggiungerla senza colpevole inerzia.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Norma processuale invocata per la censura di violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Norma processuale invocata per la censura di nullità della sentenza per motivazione apparente.
Richiamato nel terzo motivo in relazione alla nozione di domicilio/sede dell'immobile, senza accoglimento della censura.
Richiamato nel terzo motivo in relazione alla sede dell'impresa; la censura è stata comunque assorbita.
Richiamato nel terzo motivo come parametro della valutazione delle prove e del fatto non contestato.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Evocato dalla controricorrente per la dedotta non autosufficienza del ricorso; l'eccezione è stata respinta.
Massime di principio
- L'obbligo dei genitori di mantenere il figlio maggiorenne non cessa automaticamente con il compimento della maggiore età, ma richiede un accertamento in concreto sull'effettiva autosufficienza economica o sulla concreta possibilità di conseguirla senza colpevole inerzia del figlio.
- Ai fini della cessazione del mantenimento, il giudice deve valutare età, livello di competenza professionale e tecnica, inserimento nel mercato del lavoro, ricerche di occupazione e complessiva condotta del figlio dal raggiungimento della maggiore età.
- L'avvio di un'attività lavorativa o imprenditoriale può integrare il raggiungimento dell'indipendenza economica idonea a far venir meno il diritto al mantenimento; eventuali successive difficoltà economiche non fanno rinascere l'obbligo di mantenimento, potendo residuare al più un obbligo alimentare.
- La censura di motivazione apparente non è fondata quando la sentenza di merito esponga un percorso argomentativo chiaro, coerente e idoneo a consentire il controllo logico-giuridico della decisione, superando il minimo costituzionale.
- Nel giudizio di legittimità, le critiche che si limitano a contrapporre una diversa lettura dei fatti senza indicare specificamente le risultanze istruttorie tempestivamente dedotte e trascurate dal giudice di merito non sono idonee a scalfire l'accertamento di fatto compiuto in appello.
- Quando una ratio decidendi autonoma e sufficiente sostiene la decisione, le censure rivolte solo a una motivazione ulteriore e ad abundantiam restano assorbite e non incidono sull'esito del ricorso.
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