Cassazione Civile, Ordinanza n. 00695/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di negatoria servitutis di scarico fognario relativa a due fondi confinanti siti in Palermo. In appello, la proprietaria del fondo attrice aveva ottenuto la riforma della decisione di primo grado, con accertamento dell'inesistenza della servitù: la Corte territoriale aveva ritenuto non provato il titolo costitutivo, e aveva escluso sia l'usucapione sia la destinazione del padre di famiglia per difetto del requisito dell'apparenza, valorizzando il fatto che condutture e pozzo nero risultavano interrati e non visibili. Contro tale sentenza la proprietaria del fondo già ritenuto servente ha proposto ricorso principale deducendo violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulle ulteriori domande già riproposte in appello: condanna alla rimozione degli scarichi a spese delle controparti e restituzione delle somme pagate per spese del procedimento cautelare e del primo grado. La controparte ha proposto ricorso incidentale, con due motivi: il primo denunciava violazione degli artt. 1061 e 1062 c.c. per avere la Corte escluso l'apparenza della servitù; il secondo riguardava la statuizione sulle spese. La ricorrente incidentale sosteneva che l'apparenza poteva sussistere anche se le opere erano solo parzialmente interrate e comunque visibili occasionalmente, e che, per la destinazione del padre di famiglia, occorreva considerare lo stato dei luoghi al momento della separazione dei fondi, non quello attuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale per omessa pronuncia, rilevando che le domande di eliminazione degli scarichi e di restituzione delle somme versate erano state effettivamente proposte e riproposte in appello, ma non esaminate dalla Corte territoriale. Ha invece rigettato il primo motivo del ricorso incidentale, ritenendo corretta la valutazione della Corte d'appello circa la mancanza del requisito dell'apparenza della servitù, perché la censura mirava a sovvertire un accertamento di fatto non sindacabile in cassazione ed era in parte carente di decisività. Ha poi dichiarato assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente devolute; la sua violazione integra omessa pronuncia rilevabile in cassazione come vizio processuale.
la servitù non apparente non può acquistarsi per usucapione; il requisito dell'apparenza richiede opere visibili e permanentemente destinate all'esercizio della servitù.
la servitù per destinazione del padre di famiglia presuppone la preesistente situazione di asservimento tra fondi appartenenti allo stesso proprietario, da accertarsi con riferimento al momento della loro separazione.
Massime di principio
- La violazione dell'art. 112 c.p.c. sussiste quando il giudice d'appello omette di esaminare domande ritualmente riproposte, senza che sia sufficiente un rigetto implicito non desumibile in modo univoco dalla motivazione.
- In tema di servitù prediali, il requisito dell'apparenza richiede opere permanenti, obiettivamente destinate all'esercizio della servitù e visibili in modo da rendere percepibile il peso gravante sul fondo servente; la mera esistenza di opere interrate o non visibili all'esterno non basta.
- La valutazione sulla visibilità e sulla struttura delle opere costituenti il segno apparente della servitù è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non può essere sovvertito in cassazione se sorretto da motivazione non illogica.
- Per la servitù per destinazione del padre di famiglia, l'accertamento della situazione di asservimento deve essere compiuto con riferimento allo stato dei luoghi al momento della separazione dei fondi; tuttavia, chi invoca il titolo deve allegare e provare in modo specifico l'esistenza delle opere e della situazione di fatto rilevante a quel momento.
- L'obbligo di rimozione di opere abusive o di ripristino, nelle controversie sui diritti reali, grava sul proprietario del fondo su cui l'opera insiste e che ne trae vantaggio, indipendentemente da chi abbia materialmente realizzato l'opera.
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