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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24269/2022 del 23/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Venezia che ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 642 c.p. (denuncia/querela per sinistro inesistente con produzione di constatazione amichevole e documentazione medica falsa). Il motivo unico dedotto è che l'art. 642 c.p. costituirebbe un reato "proprio" e tutelerebbe il patrimonio dell'assicuratore, sicché, non essendo il Valentino il soggetto assicurato, la condotta non sarebbe idonea a ledere il bene tutelato e il reato non si sarebbe configurato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che, secondo la consolidata giurisprudenza, l'art. 642 c.p. non sia un reato "proprio" riservato esclusivamente al contraente dell'assicurazione, ma una forma speciale di truffa suscettibile di tutela anche quando l'azione fraudolenta sia posta in essere da soggetti estranei al rapporto assicurativo, purché diretta a ledere il patrimonio della compagnia assicuratrice; pertanto la censura del ricorrente è infondata. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 642 cod. pen.

    La norma è stata interpretata come una fattispecie speciale di truffa volta a tutelare il patrimonio delle compagnie assicurative; non è considerata un reato proprio riservato al contraente e può essere integrata anche da soggetti estranei al rapporto assicurativo quando l'azione sia idonea a ledere il patrimonio dell'assicuratore.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per disporre la condanna alle spese del procedimento e per irrogare la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.

Massime di principio

  • L'art. 642 c.p. può trovare applicazione anche quando l'autore della frode non sia parte del contratto di assicurazione: rileva l'idoneità dell'azione a ledere il patrimonio dell'assicuratore, non la qualità soggettiva di assicurato.
  • La querela o la denuncia presentata dalla compagnia assicuratrice è idonea a configurare la condizione di parte offesa e a portare avanti l'accertamento penale del danno al suo patrimonio.
  • In casi di denuncia di sinistro con documentazione falsa (constatazione amichevole contraffatta, referti medici falsi) è necessario valutare la genuinità dei documenti e la corrispondenza tra dichiarazioni e prove, perché la falsità documentale è elemento centrale per l'integrazione del reato.
  • La qualifica di "reato proprio" non può essere assunta a prescindere: occorre esaminare la funzione protettiva della norma e la tipologia della condotta (se si tratta di una forma speciale di truffa rivolta a danneggiare l'assicuratore).
  • In sede di impugnazione, censure basate su interpretazioni ristrette della norma (es. richiesta che l'autore sia assicurato) sono difficilmente accoglibili alla luce della giurisprudenza consolidata che ammette la responsabilità anche per soggetti estranei al sinallagma assicurativo.
  • Chi si trovi in una situazione analoga dovrebbe verificare preventivamente l'esistenza e il contenuto del contratto di assicurazione, ma non può considerare sufficiente l'assenza di un rapporto contrattuale per escludere a priori la rilevanza penale di condotte fraudolente rivolte contro la compagnia.

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