Sentenza del 19/06/2020 n. 141 - Comm. Trib. Prov. Parma
Coacervo del donatum con il relictum e conseguenze impositive
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il coacervo delle donazioni effettuate in vita (donatum) con i beni caduti in successione (relictum), ai fini dell'imposta di successione. Il testo fornito non identifica le parti, l'atto impugnato né le specifiche censure del ricorrente.
La decisione
Il principio enunciato è che, dopo l'introduzione del regime ad aliquota fissa previsto dall'art. 69 della legge n. 342 del 2000, l'art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 346 del 1990 deve considerarsi implicitamente abrogato: il cumulo tra donatum e relictum era funzionale esclusivamente alla determinazione dell'aliquota progressiva, non più applicabile. L'imposta va quindi calcolata applicando l'aliquota fissa al valore della quota ereditaria o del legato, e non al valore complessivo dell'asse. Non sono riportati l'esito processuale concreto, il giudice, le date, gli importi o la statuizione sulle spese.
Norme richiamate
Art. 69 della legge n. 342 del 2000
intervenuta la soppressione del sistema dell'aliquota progressiva in forza dell'art. 69 della l. n. 342 del 2000
La disposizione ha soppresso il sistema dell'aliquota progressiva, rendendo incompatibile la regola di cumulo che serviva soltanto a individuare l'aliquota progressiva applicabile.
Art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 346 del 1990
deve ritenersi implicitamente abrogato l'art. 8, comma 4, del D. lgs. n. 346 del 1990, che prevedeva il cumulo del donatum con il relictum al solo fine di determinare l'aliquota progressiva da applicare
La norma sul coacervo del donatum con il relictum è implicitamente abrogata, poiché la sua funzione era determinare l'aliquota progressiva e non è compatibile con il regime ad aliquota fissa.
Massime di principio
- Quando una regola tributaria serve esclusivamente a rendere operante un sistema di aliquote progressivo, la sua permanenza va valutata alla luce di eventuali riforme che sostituiscano quel sistema con aliquote fisse; se la regola risulta incompatibile e priva della sua funzione originaria, può ritenersi implicitamente abrogata.
- Nel regime descritto, per l'imposta di successione l'aliquota fissa si applica al valore della singola quota ereditaria o del legato, non al valore complessivo dell'asse ottenuto sommando anche le donazioni effettuate in vita.
- Il principio riportato non consente di ricostruire l'esito concreto del giudizio né di identificare con certezza ricorrente e resistente; la classificazione del vincitore come ricorrente e del privato come vincitore non è verificabile dal solo testo fornito.
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