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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32660/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo di un fallimento. La società ricorrente chiedeva l'ammissione di un credito complessivo di euro 517.118,87, con privilegio navale ex art. 552, primo comma, nn. 1 e 2, cod. nav., sostenendo di avere pagato, in relazione a un contratto di locazione di una motonave, retribuzioni dell'equipaggio e altri debiti necessari a liberare l'imbarcazione da sequestri nel porto di Huelva. Il Tribunale aveva negato l'ammissione ritenendo difetto di legittimazione attiva, perché dai documenti risultava che i pagamenti erano stati eseguiti da altra società, indicata come manager tecnico e commerciale della ricorrente. Con il ricorso per cassazione la società deduceva, in sintesi, violazione dell'art. 100 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo: sosteneva che i pagamenti erano stati effettuati dalla società che ne curava la rappresentanza sostanziale, in nome e per conto della ricorrente, sicché la legittimazione ad agire sussisteva secondo la sola prospettazione dell'istante.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi, esaminati congiuntamente, ritenendoli fondati. Ha chiarito che la legittimazione ad agire si valuta in base alla prospettazione del soggetto che propone la domanda e si distingue dalla titolarità effettiva del rapporto, che attiene al merito. Poiché nel ricorso in opposizione la società aveva dedotto che i pagamenti erano stati eseguiti da un soggetto investito del potere di rappresentanza sostanziale della stessa, il Tribunale non poteva negare la legittimazione senza verificare se quei pagamenti fossero stati compiuti da tale soggetto quale rappresentante della ricorrente, con la necessaria contemplatio domini. Il decreto è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    La legittimazione ad agire o a contraddire va valutata secondo la prospettazione della domanda, come titolarità del potere di promuovere o subire il giudizio relativo al rapporto dedotto.

  • art. 81 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 100 c.p.c. per affermare che la parte agisce in giudizio in quanto titolare del potere di far valere in nome proprio il rapporto sostanziale dedotto.

  • art. 552, primo comma, nn. 1) e 2), cod. nav.

    Norma posta a fondamento del privilegio invocato per i crediti relativi al rapporto navale dedotto in opposizione allo stato passivo.

Massime di principio

  • La legittimazione ad agire si accerta in base alla mera prospettazione attorea del rapporto dedotto in giudizio, senza anticipare sul piano della legittimazione la verifica della titolarità sostanziale del diritto, che appartiene al merito.
  • Quando il credito è fatto valere da un soggetto che assume di avere operato tramite un proprio rappresentante organico o sostanziale, il giudice deve verificare se gli atti di pagamento o di assunzione dell'obbligazione siano stati compiuti con spendita del nome del rappresentato, secondo la contemplatio domini, e non può escludere la legittimazione solo perché materialmente ha agito altro soggetto.
  • Nei giudizi di opposizione allo stato passivo, il rigetto per difetto di legittimazione è erroneo se la domanda, letta secondo il suo contenuto, afferma che il pagamento è stato eseguito in nome e per conto dell'istante da un soggetto munito del potere di rappresentanza; in tal caso occorre scrutinare il merito della dedotta rappresentanza e della riferibilità dell'atto al rappresentato.
  • La distinzione tra titolarità del rapporto e legittimazione processuale impone di non confondere l'identità del soggetto che materialmente compie il pagamento con quella del soggetto che, sul piano sostanziale e processuale, ne sopporta gli effetti giuridici.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoProveImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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