Cassazione Civile, Ordinanza n. 42123/2021 del 31/12/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (automobilista)
La controversia
La controversia trae origine da un verbale di accertamento per violazione dell'art. 142, comma 8, c.d.s., contestata a un conducente/proprietario di veicolo perché, su strada provinciale, avrebbe percorso un tratto alla velocità di 84 km/h a fronte del limite di 70 km/h. L'interessato propose opposizione deducendo, tra l'altro, l'inosservanza delle regole tecniche nell'uso dell'apparecchiatura di rilevazione della velocità e chiedendo l'annullamento del verbale. L'opposizione fu respinta in primo grado e l'appello fu a sua volta rigettato dal Tribunale. Nel ricorso per cassazione il ricorrente articolò cinque motivi: 1) errori nella gestione dei fascicoli di parte e lesione del diritto di difesa per la mancanza del fascicolo di primo grado in appello; 2) omessa valutazione e falsa interpretazione del decreto prefettizio che autorizzava l'uso dell'autovelox, nonché erronea qualificazione come nuovi di alcuni documenti; 3) illegittima disapplicazione del decreto prefettizio in relazione alla disciplina della contestazione immediata; 4) violazione dell'art. 116 c.p.c. e censura dell'idoneità tecnica dello strumento, con richieste istruttorie sul funzionamento, sulla taratura e sulla possibile incertezza nell'attribuzione della velocità; 5) violazione del d.m. n. 55/2014 per avere il Tribunale liquidato spese di appello superiori ai massimi tariffari in relazione al valore della controversia, pari all'importo della sanzione. La resistente chiese anche la cancellazione di espressioni ritenute offensive contenute nel ricorso.
La decisione
La Corte ha respinto i primi quattro motivi perché in parte infondati, in parte inammissibili per difetto di autosufficienza, per la preclusione da doppia conforme e perché le censure si risolvevano in una diversa lettura delle risultanze di merito non sindacabile in cassazione. In particolare: quanto ai fascicoli di parte, ha ritenuto che una ricostruzione almeno parziale del fascicolo fosse comunque avvenuta e che il ricorrente non avesse specificamente dedotto di aver chiesto in appello un termine per la ricostruzione dei documenti mancanti; quanto al decreto prefettizio, ha ribadito che l'interpretazione degli atti amministrativi generali compete al giudice di merito ed è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici, che qui non erano stati specificamente indicati, oltre al fatto che il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. era precluso dalla doppia conforme; quanto all'affidabilità dell'autovelox, ha osservato che le doglianze investivano accertamenti di fatto non più sindacabili, che la questione della taratura era nuova in cassazione e che la CTU è mezzo discrezionale del giudice. È stato invece accolto il quinto motivo: la Corte ha stabilito che, ai fini della liquidazione delle spese, il valore della causa va determinato esclusivamente in base all'importo della sanzione amministrativa irrogata; conseguentemente, in relazione a una sanzione di euro 227,67, il Tribunale aveva liquidato compensi superiori ai massimi previsti dal d.m. n. 55/2014. La sentenza d'appello è stata quindi cassata limitatamente a questo capo e la Corte, decidendo nel merito, ha confermato la statuizione di primo grado di compensazione delle spese, condannando il ricorrente a rifondere alla resistente le spese del giudizio di appello nella misura rideterminata in euro 800,00 oltre accessori. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate integralmente e non è stato posto a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
violazione contestata per eccesso di velocità
Norma sostanziale applicata per fondare la sanzione amministrativa per superamento del limite di velocità.
art. 360, comma 1, nn. 1, 3, 4 e 5, c.p.c.
censura dei motivi di ricorso per cassazione
Viene richiamato per qualificare i vizi dedotti; la Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità, soprattutto quando si controverta su accertamenti di fatto o interpretazioni plausibili del giudice di merito.
art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.
oneri di specificità e autosufficienza
Il ricorrente che censuri l'interpretazione di un atto o la mancata valutazione di documenti deve riprodurre nel ricorso il contenuto rilevante degli atti e indicare specificamente i canoni violati.
produzione documentale in appello
La Corte applica il regime restrittivo della produzione documentale in appello introdotto dal d.l. n. 83/2012 e ribadisce che i documenti nuovi sono ammissibili solo nei limiti consentiti dalla norma e con specifica dimostrazione dell'impossibilità di produrli prima.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
La presenza di due decisioni conformi di merito preclude la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. nei limiti applicabili ratione temporis.
Quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito.
cancellazione di espressioni sconvenienti o offensive
La cancellazione è esclusa se le espressioni, pur critiche, mantengono nesso con la materia controversa e non rivelano un mero intento offensivo.
Il richiamo è respinto perché la doglianza mirava in realtà a contestare apprezzamenti di merito e non un vero errore di valutazione legale della prova.
art. 4 d.lgs. n. 121/2002
obbligo di contestazione immediata
La Corte esclude che il Tribunale abbia disapplicato illegittimamente il decreto prefettizio e, quindi, che sia stata erroneamente incisa la disciplina sull'immediatezza della contestazione.
liquidazione delle spese di lite
Ai fini della liquidazione degli onorari, il valore della causa va commisurato alla sola sanzione irrogata; il giudice non può superare i massimi tariffari dello scaglione corrispondente.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di diritto o di motivazione in una mera contrapposizione tra lettura proposta dalla parte e interpretazione plausibile adottata dal giudice di merito.
- L'interpretazione di atti amministrativi generali è riservata al giudice di merito e può essere censurata solo per violazione dei canoni ermeneutici specificamente indicati o per motivazione logicamente o giuridicamente viziata.
- Chi deduce la perdita o l'indisponibilità di documenti di parte deve allegare in modo specifico di avere chiesto in appello il termine per la ricostruzione del fascicolo e deve indicare il contenuto dei documenti mancanti e la loro decisività.
- La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è preclusa quando ricorre la doppia conforme nei casi e nei limiti temporalmente applicabili.
- Nelle opposizioni a sanzioni amministrative per eccesso di velocità, ai fini della liquidazione delle spese processuali il valore della causa coincide con l'importo della sanzione irrogata.
- La consulenza tecnica d'ufficio è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e il suo diniego può essere desunto anche implicitamente dalla motivazione complessiva.
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