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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30836/2026 del 12/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un soggetto sottoposto alla custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziato di partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, capeggiata da altro soggetto, nonché di reati-fine in materia di spaccio. L’interessato aveva chiesto la revoca o la sostituzione della misura, deducendo fatti sopravvenuti: il tempo trascorso in detenzione, l’interruzione delle condotte illecite da anni, la dedotta disarticolazione del sodalizio e la frequenza di un corso di agraria, come indici di risocializzazione e di attenuazione del pericolo cautelare. Il Tribunale del riesame aveva respinto l’appello cautelare ritenendo non decisivi tali elementi. Con il ricorso per cassazione si denunciano: violazione dell’art. 274 c.p.p. per omessa verifica dell’attualità delle esigenze cautelari e motivazione apparente/illogica; violazione dell’art. 275, comma 3, c.p.p. per asserita trasformazione della presunzione relativa di adeguatezza della custodia in presunzione assoluta; nonché carenza di motivazione sulla proporzionalità della misura alla luce del tempo già sofferto in custodia e del percorso rieducativo intrapreso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, per l’effetto, inammissibile. Ha ritenuto corretto il perimetro del giudizio svolto dal Tribunale del riesame in sede di appello avverso il rigetto dell’istanza ex art. 299 c.p.p.: il giudice non doveva rivalutare il quadro cautelare originario, ma solo verificare se i fatti nuovi allegati fossero davvero idonei a incidere sul giudizio cautelare. La Corte ha inoltre affermato che il tempo trascorso prima dell’applicazione della misura non è, di regola, un dato spendibile in sede di revoca/sostituzione, mentre il tempo trascorso in vinculis è rilevante solo se accompagnato da elementi concreti di mutamento del quadro. Nel caso concreto, gli elementi difensivi (corso di agraria, durata della detenzione, asserita disgregazione del gruppo) sono stati ritenuti non decisivi rispetto a indici contrari di elevata spessore, quali la pervicacia delle condotte, i rapporti stretti con il vertice del sodalizio, la capacità di rifornimento di stupefacente e il rinvenimento di marijuana all’atto dell’esecuzione della misura. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 299 c.p.p.

    in sede di revoca o sostituzione della misura cautelare il giudice non rivaluta l’intero quadro indiziario originario, ma verifica soltanto se i fatti nuovi allegati incidano apprezzabilmente sul quadro cautelare

  • art. 292, comma 1, lett. c), c.p.p.

    l’obbligo di considerare il tempo tra fatto e misura opera nel momento genetico dell’applicazione della cautela, non nella fase di revoca o sostituzione

  • art. 274 c.p.p.

    l’attualità del pericolo cautelare va verificata in concreto, ma nel giudizio ex art. 299 c.p.p. il dato rilevante è il mutamento sopravvenuto del quadro rispetto alla misura già applicata

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere per il delitto associativo in materia di stupefacenti non si trasforma in presunzione assoluta, ma può essere vinta solo con elementi specifici idonei a dimostrare l’attenuazione delle esigenze cautelari

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    per l’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti opera una presunzione relativa di adeguatezza della custodia carceraria e di pericolosità

  • legge 16 aprile 2015, n. 47

    invocata dalla difesa per il requisito dell’attualità del pericolo cautelare, ma la Corte chiarisce che il principio va collocato nella corretta fase procedimentale

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese e di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In sede di appello contro il rigetto della revoca o sostituzione di una misura cautelare, il giudice deve limitarsi a verificare se gli elementi nuovi allegati siano realmente idonei a modificare il quadro cautelare già formato, senza riesaminare integralmente la gravità indiziaria originaria.
  • Il tempo decorso tra il fatto e l’applicazione della misura è un elemento da valutare nella fase genetica della cautela; nella fase di revoca o sostituzione rileva invece il tempo trascorso in costanza di misura solo se accompagnato da circostanze concrete che dimostrino un effettivo mutamento in melius della situazione cautelare.
  • Nei reati associativi stabili, e in particolare nelle ipotesi di associazione finalizzata al narcotraffico, l’attualità del pericolo cautelare è tendenzialmente immanente e può essere esclusa soltanto da prova concreta dell’effettiva recisione dei rapporti con il sodalizio o di un mutamento individuale significativo.
  • La presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere non è superata da allegazioni meramente assertive o da indici generici di risocializzazione; occorrono elementi specifici, individualizzati e logicamente idonei a orientare diversamente la prognosi cautelare.
  • La valutazione di proporzionalità della misura non si fonda sul solo tempo già trascorso in custodia, ma richiede che tale dato si saldi con un concreto mutamento del quadro cautelare, altrimenti non è sufficiente a imporre la sostituzione della misura più afflittiva.

Come è indicizzato

MaterieEsigenze cautelariSpaccioImpugnazioni
RamiMisure cautelariStupefacentiProcesso penale

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