Cassazione Civile, Ordinanza n. 31362/2022 del 24/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I medici, iscritti a corsi di specializzazione anteriori al 1991, avevano convenuto le amministrazioni dinanzi al Tribunale di Roma deducendo il mancato recepimento delle direttive CEE 75/363 e 82/76 e la mancata percezione della borsa di studio prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per intervenuta prescrizione; la Corte d'appello di Roma aveva confermato la decisione con condanna alle spese. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto un unico motivo, contestando il decorso della prescrizione decennale e sostenendo che il diritto al risarcimento/indennizzo per i medici specializzandi iscritti a corsi anteriori al 1991 sarebbe sorto e quindi avrebbe iniziato a decorrere solo dal 17 maggio 2011, data di pubblicazione di Cass. n. 10813/2011.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato alla luce di consolidata giurisprudenza, affermando che il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta trasposizione delle direttive sui compensi ai medici specializzandi si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della l. n. 370 del 1999. Poiché il ricorso non offriva argomenti validi per discostarsi da tale orientamento, è stato dichiarato inammissibile. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
consente di dichiarare inammissibile il ricorso quando il motivo si pone contro una giurisprudenza consolidata della Corte senza offrire elementi idonei a mutarla
trattazione in camera di consiglio non partecipata
ha consentito la definizione del ricorso in camera di consiglio
d.lgs. n. 257 del 1991
ha dato attuazione interna, seppur tardiva e incompleta secondo la prospettazione attorea, alle direttive sui compensi dei medici specializzandi
direttiva CEE 75/363
rileva come fonte europea non tempestivamente trasposta nell'ordinamento interno
direttiva CEE 82/76
rileva come fonte europea non tempestivamente trasposta nell'ordinamento interno
ha riconosciuto il diritto alla borsa di studio solo a favore di coloro che risultavano beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo; da tale data la Corte fa decorrere il termine di prescrizione decennale per il risarcimento del danno
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
impone, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto
Massime di principio
- Il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione delle direttive europee in materia di compenso ai medici specializzandi soggiace a prescrizione decennale, che decorre dalla data di entrata in vigore della normativa interna che ha riconosciuto, sia pure in modo limitato, il correlato diritto.
- Non è idoneo a differire il dies a quo della prescrizione la successiva pronuncia della Cassazione che si limita a prendere posizione su una questione già maturata, quando la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito il momento di decorrenza del termine.
- Ai fini dell'art. 360-bis c.p.c., il ricorso è inammissibile quando il motivo contrasta con un orientamento consolidato della Corte e non introduce argomenti seri per un suo superamento.
- In presenza di consolidata giurisprudenza sulla decorrenza della prescrizione, la Corte può arrestarsi alla declaratoria di inammissibilità senza rivalutare il merito della pretesa risarcitoria.
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