Cassazione Penale, Sentenza n. 1895/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di legittimità ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per remissione di querela ai sensi dell'art. 152 cod. pen.: la querela è stata rimessa dal querelante e la remissione è stata accettata, realizzando gli elementi costitutivi dell'istituto estintivo. Le spese del procedimento sono rimaste a carico dell'imputata, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Raneri impugnava la sentenza della Corte di Appello di Messina che aveva riformato la sentenza di primo grado rideterminando la pena per il reato di cui all'art. 646 c.p. (truffa). Nel ricorso erano dedotte plurime violazioni di legge e vizi di motivazione con riferimento agli artt. 64, 649-bis, 124, 646 e 131-bis c.p. e altri profili; dopo la proposizione del ricorso è pervenuta la remissione di querela, regolarmente accettata.
Norme richiamate
Norma sostanziale del reato contestato; la decisione rileva che, per questo reato, l'intervenuta remissione della querela estingue l'azione penale quando ricorrono i presupposti
art. 152 cod. pen. (remissione di querela)
Applicata come causa estintiva del reato: la querela è stata rimessa e la remissione accettata, pertanto il reato si estingue e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato per stabilire che le spese del procedimento restano a carico del querelato/nonostante l'estinzione del reato per remissione di querela
Citato nel ricorso come riferimento a circostanze attenuanti o modalità di determinazione della pena; il giudice di legittimità non ha invece deciso sul merito penale per effetto dell'estinzione del reato
art. 649-bis cod. pen. (misure alternative?)
Richiamato nel ricorso tra le norme invocate a sostegno di vizi di motivazione; la Corte non ha affrontato il merito applicativo per l'estinzione del reato
Citato nel ricorso in relazione a questioni di responsabilità o modalità di applicazione della pena; non è stato necessario un esame definitivo a causa dell'estinzione
art. 131-bis cod. pen. (sospensione condizionale?)
Richiamato nel gravame a fini di rideterminazione della pena; la Corte di cassazione non ha provveduto sul merito per l'estinzione del reato
Massime di principio
- La remissione di querela prevista dall'art. 152 cod. pen., quando è valida e viene accettata, estingue il reato perseguibile a querela: ciò comporta l'annullamento della sentenza penale senza rinvio se l'azione penale non può più proseguire
- La remissione può intervenire anche dopo l'appello o durante il processo di legittimità e, se efficace, rende irrilevanti i motivi di impugnazione sul merito, perché il processo perde oggetto
- L'accettazione della remissione è un elemento necessario: devono risultare chiaramente la remissione del querelante e la sua accettazione per operare l'estinzione
- L'estinzione del reato non elimina automaticamente gli effetti economici processuali; le spese possono essere regolate secondo le norme processuali (es. art. 340 c.p.p.), con possibile carico sull'imputato
- In casi analoghi, prima di investire ulteriormente i gradi successivi di giudizio, è opportuno verificare se sussistano attività intercorse (remissione, transazione, estinzione) che possano rendere inutile il proseguimento del giudizio
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