Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34008/2026 del 22/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

Due imputati, condannati per falso giuramento della parte ai sensi dell’art. 371 c.p., hanno impugnato la sentenza del 18 febbraio 2026 della Corte d’appello di Torino, che aveva confermato la condanna. Nel giudizio civile di opposizione a un decreto ingiuntivo, il loro precedente avvocato aveva deferito loro il giuramento decisorio sul pagamento del saldo delle competenze professionali; gli imputati avevano giurato di aver pagato il debito. Secondo la difesa, il pagamento era invece avvenuto in contanti nel 2007, in più rate, per complessivi 3.000 euro, somma superiore al credito poi quantificato in 2.911,92 euro. Con il primo motivo hanno dedotto violazione dell’art. 371 c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che il giuramento non fosse falso, neppure parzialmente, e che le differenze numeriche non incidessero sulla dichiarazione di pagamento a saldo. Hanno richiamato, tra l’altro, le pro-forma e la fattura del 2008, la raccomandata del 2012, che a loro avviso chiedeva soltanto 551,24 euro, e la successiva liquidazione del compenso richiesta nel 2017. Con il secondo motivo hanno denunciato violazione degli artt. 125, comma 3, 192, commi 2 e 3, e 530, comma 2, c.p.p., nonché vizio di motivazione e mancato raggiungimento della prova oltre ogni ragionevole dubbio. Hanno contestato la valutazione degli elementi indiziari e della credibilità della parte civile, il significato attribuito alla raccomandata del 2012, l’inferenza tratta dalle loro difficoltà economiche e la lettura delle visite presso lo studio professionale e delle annotazioni relative al cambio di assegni. Nei motivi aggiunti hanno ribadito le censure sul travisamento delle prove e chiesto, in subordine, l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., invocando la modesta differenza economica e il ridotto disvalore del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ribadito che il falso giuramento della parte è configurabile quando quanto giurato contrasta con la verità obiettiva, anche se il contrasto è solo parziale; ha quindi rilevato che le censure, pur formulate come violazioni di legge e vizi motivazionali, sollecitavano in sostanza una nuova valutazione del materiale probatorio. La motivazione d’appello è stata ritenuta completa e non manifestamente illogica, avendo esposto le ragioni della conclusione sulla falsità del giuramento e valutato gli elementi indiziari. Sono stati dichiarati inammissibili anche i motivi aggiunti: in parte riproponevano le censure già svolte e, quanto all’art. 131-bis c.p., la richiesta non era stata dedotta in appello né nei motivi principali ed era comunque priva di adeguata argomentazione circa i presupposti della causa di non punibilità e la decisività della dedotta lacuna motivazionale. La Corte ha osservato che la pretesa scarsa rilevanza economica non emergeva dalla sentenza impugnata e che il reato tutela un interesse pubblicistico. Ciascun ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, determinata nel dispositivo e ritenuta equa, in favore della Cassa delle ammende; l’importo non è riportato nel testo fornito.

Norme richiamate

  • art. 371 c.p.

    il reato di falso giuramento della parte è configurabile ogni volta che vi sia contrasto fra quanto viene giurato e la verità obiettiva, non essendo rilevante che tale contrasto sia totale o parziale, o che il falso interessi uno o più punti della formula del giuramento

    Il delitto è configurabile anche quando la difformità dalla verità riguarda solo una parte della dichiarazione giurata o uno soltanto dei punti della formula.

  • art. 131-bis c.p.

    la relativa doglianza debba essere adeguatamente argomentata, con la specifica indicazione delle ragioni legittimanti la pretesa applicazione di tale causa di non punibilità e, di conseguenza, la rilevanza decisiva della lacuna motivazionale denunciata

    La richiesta di applicazione della causa di non punibilità deve indicare specificamente le ragioni che ne giustificano l’applicazione e spiegare perché la lacuna motivazionale denunciata sarebbe decisiva; la Corte di cassazione può valutarla soltanto nei limiti compatibili con il proprio ruolo di giudice di legittimità.

  • art. 129 c.p.p.

    la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen. «può essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello, in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129, cod. proc. pen.

    La particolare tenuità del fatto può essere rilevata d’ufficio dal giudice d’appello, in quanto assimilabile alle cause di proscioglimento soggette all’obbligo di immediata declaratoria previsto dall’art. 129 c.p.p.; ciò non elimina l’onere di argomentare adeguatamente la relativa doglianza.

  • art. 616 c.p.p.

    Per le ragioni esposte, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, con conseguente condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.

    La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, nei termini determinati dal giudice, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il falso giuramento della parte sussiste quando la dichiarazione resa sotto giuramento contrasta con la verità obiettiva; non è necessario che la falsità investa l’intera dichiarazione, potendo riguardare anche solo una parte o uno specifico punto della formula.
  • In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione degli elementi di prova attraverso censure che, pur prospettate come violazioni di legge o vizi di motivazione, mirino in realtà a sostituire una diversa ricostruzione dei fatti a quella logicamente argomentata dai giudici di merito.
  • Il giudice d’appello non deve confutare analiticamente ogni deduzione difensiva o menzionare ogni risultanza processuale, se la motivazione, anche mediante valutazione complessiva, dà conto in modo logico e adeguato degli elementi decisivi; le deduzioni incompatibili con la decisione possono ritenersi implicitamente disattese.
  • La richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p. deve indicare in modo specifico le ragioni che giustificano la causa di non punibilità e la decisività della lacuna motivazionale denunciata. La possibilità che il giudice d’appello la rilevi d’ufficio non esonera da tale onere argomentativo quando la questione è proposta come doglianza.
  • La valutazione della particolare tenuità non può fondarsi soltanto sulla pretesa modesta rilevanza economica della controversia sottostante quando tale circostanza non emerge dalla decisione impugnata; nel falso giuramento rileva inoltre la tutela dell’interesse pubblicistico all’amministrazione della giustizia.

Come è indicizzato

MaterieFalsa testimonianzaImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.