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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24630/2023 del 14/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia riguarda la perequazione aziendale delle pensioni integrative spettanti al personale del Banco di Napoli. Alcuni pensionati, o i loro eredi, avevano chiesto il pagamento delle differenze perequative per il periodo luglio 2006-giugno 2008, anche dopo avere aderito all’offerta di capitalizzazione prevista dall’art. 47 dello Statuto del Fondo pensione complementare per il personale del Banco di Napoli, che consentiva di trasformare il trattamento periodico integrativo in una somma una tantum con contestuale risoluzione di ogni rapporto con il Fondo e con il Banco quanto al trattamento integrativo. La Corte d’appello aveva accolto anche le domande relative ai periodi successivi alla capitalizzazione, ritenendo che l’adesione non implicasse rinuncia espressa alle differenze perequative e che il giudicato favorevole impedisse di applicare la normativa sopravvenuta. La banca ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione degli artt. 1197 e 1362 c.c., sostenendo che la capitalizzazione era una modalità satisfattiva alternativa che estingueva la prestazione periodica e, con essa, la perequazione; in subordine, violazione degli artt. 1230 e 1362 c.c., sostenendo che l’accordo integrava una novazione oggettiva con estinzione dell’obbligazione originaria. I controricorrenti hanno resistito, invocando la perdurante efficacia del giudicato sulla perequazione aziendale e negando che la capitalizzazione potesse incidere sui diritti già accertati.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le censure dell’istituto di credito nei limiti in cui la sentenza d’appello aveva riconosciuto le somme richieste per periodi successivi alla percezione della somma capitale una tantum. La Corte ha affermato che l’adesione alla capitalizzazione, secondo l’art. 47 dello Statuto del Fondo, determina l’effetto estintivo della prestazione pensionistica integrativa periodica e, per il futuro, anche della perequazione aziendale, che è accessorio inseparabile della prestazione principale. Il giudicato favorevole sulla perequazione non consente di trascinare tale meccanismo oltre la data della liquidazione in capitale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata per quanto di ragione e la causa rinviata alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame delle domande degli originari ricorrenti alla luce del principio affermato.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, L. 30 luglio 1990, n. 218

    ha delegato il Governo a disciplinare il trattamento previdenziale dei dipendenti degli enti pubblici creditizi esclusi o esonerati dall'AGO secondo il regime generale

  • d.lgs. 20 novembre 1990, n. 357

    ha ricondotto i dipendenti e i pensionati degli enti pubblici creditizi nell'assicurazione generale obbligatoria e ha regolato il regime delle pensioni già in essere

  • art. 3, commi 2, 3 e 4, d.lgs. 20 novembre 1990, n. 357

    ha posto a carico della gestione speciale INPS quote del trattamento pensionistico, soggette alla perequazione automatica, salvaguardando il trattamento complessivo di miglior favore

  • art. 4, d.lgs. 20 novembre 1990, n. 357

    ha fatto salvo il diritto al trattamento previdenziale complessivo di miglior favore e ha posto a carico dei fondi o dei datori di lavoro la differenza rispetto alla pensione a carico della gestione speciale

  • art. 9, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503

    è richiamato come disciplina della perequazione automatica applicabile anche ai regimi aziendali integrativi per gli iscritti in servizio al 31 dicembre 1990

  • art. 1, comma 55, L. 23 agosto 2004, n. 243

    norma di interpretazione autentica ritenuta inapplicabile dalla Corte territoriale alla luce del giudicato già formatosi; la Cassazione precisa che il giudicato non viene travolto per i periodi anteriori alla capitalizzazione

  • art. 47, comma 1, Statuto del Fondo pensione complementare per il personale del Banco di Napoli

    "con contestuale risoluzione di ogni rapporto con il Fondo e con il Banco avuto riguardo al trattamento integrativo"

    l'accettazione della liquidazione in somma capitale produce l'effetto estintivo della prestazione pensionistica integrativa periodica e dei suoi accessori, inclusa la perequazione aziendale, dal momento del pagamento

  • art. 1197 c.c.

    invocato dalla ricorrente per qualificare la capitalizzazione come adempimento in luogo dell'adempimento della prestazione periodica

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per l'interpretazione della clausola di capitalizzazione secondo la comune intenzione delle parti

  • art. 1230 c.c.

    invocato in via subordinata per sostenere che la capitalizzazione integrasse una novazione oggettiva

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio del ricorso

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    base formale dei motivi per violazione o falsa applicazione di norme di diritto

Massime di principio

  • Quando il regolamento contrattuale o statutario prevede la liquidazione di una prestazione periodica in un'unica somma capitale con contestuale chiusura dei rapporti inerenti al trattamento, l'accettazione della capitalizzazione estingue la prestazione principale per il futuro e travolge anche gli accessori strutturalmente collegati, salvo diversa previsione espressa.
  • La perequazione o rivalutazione che integra una prestazione pensionistica non può essere autonomamente protratta oltre l'estinzione della prestazione principale, se il meccanismo negoziale o statutario di capitalizzazione comporta la cessazione del trattamento integrativo.
  • Il giudicato favorevole sul diritto alla perequazione non legittima la sua sopravvivenza per periodi successivi a un successivo atto estintivo validamente accettato dalle parti; il giudicato va coordinato con l'effetto estintivo sopravvenuto della prestazione base.
  • Per interpretare una clausola di capitalizzazione è decisiva la chiara previsione dell'effetto di chiusura di ogni rapporto sul trattamento integrativo; non è necessaria una distinta rinuncia espressa alle singole componenti accessorie quando l'effetto estintivo discende direttamente dall'accordo.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoRisoluzione del contrattoOnere della prova

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