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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01218/2025 del 17/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fornitore)

La controversia

La società fornitrice aveva agito in via monitoria/semplificata per ottenere il pagamento degli interessi da ritardato pagamento relativi a una serie di fatture per forniture di dispositivi medici effettuate in favore dell'azienda sanitaria. Secondo la ricorrente, le forniture traevano origine da aggiudicazioni e affidamenti anteriori al 1 luglio 2006, sicché il giudice di merito avrebbe dovuto applicare la disciplina previgente del r.d. n. 2440/1923, in particolare gli artt. 16 e 17, e non il d.lgs. n. 163/2006; inoltre gli affidamenti erano sotto soglia e quindi, anche per questo profilo, non sarebbe stato corretto richiamare il codice dei contratti pubblici. Con il secondo motivo, la ricorrente censurava l'applicazione del d.lgs. n. 231/2002 agli interessi moratori, sostenendo che la nozione di "transazione commerciale" non dovesse essere confusa con quella di contratto e che la domanda di interessi dovesse essere considerata autonoma rispetto al pagamento del capitale già eseguito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso limitatamente al profilo relativo all'inapplicabilità ratione temporis del d.lgs. n. 163/2006, ritenendo che la Corte d'appello avesse omesso ogni effettivo accertamento sulla data dei contratti e delle aggiudicazioni. Tale omissione ha integrato una motivazione solo apparente, perché non è stato verificato se le forniture derivassero da rapporti anteriori all'entrata in vigore del codice dei contratti pubblici. Il secondo profilo del primo motivo, relativo alla soglia degli affidamenti, è stato assorbito; parimenti assorbito il secondo motivo sull'applicazione del d.lgs. n. 231/2002. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    norma processuale richiamata come base del ricorso introduttivo dinanzi al tribunale.

  • art. 11, comma 13, d.lgs. 163/2006

    la Corte d'appello aveva ritenuto necessario il requisito formale previsto da tale disposizione per la validità del contratto di fornitura.

  • artt. 16 e 17 r.d. 2440/1923

    "I processi verbali di aggiudicazione definitiva, in seguito ad incanti pubblici o private licitazioni, equivalgono per ogni legale effetto al contratto"; "I contratti … possono anche stipularsi … per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali."

    nel regime anteriore al d.lgs. 163/2006, il verbale di aggiudicazione definitiva equivale al contratto e i contratti possono essere stipulati anche per corrispondenza con ditte commerciali.

  • d.lgs. 163/2006

    non applicabile ratione temporis ai rapporti derivanti da aggiudicazioni e forniture anteriori al 1 luglio 2006.

  • d.lgs. 231/2002

    motivo assorbito; la ricorrente sosteneva che la nozione di transazione commerciale non coincidesse con quella di contratto e che la disciplina sugli interessi moratori fosse applicabile ai ritardi nei pagamenti commerciali.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale indicata come parametro dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 1327 c.c.

    la Corte d'appello aveva escluso che il contratto potesse perfezionarsi ai sensi di tale disposizione.

Massime di principio

  • Nel regime anteriore al d.lgs. n. 163/2006, per gli appalti pubblici affidati mediante asta pubblica o licitazione privata, il verbale di aggiudicazione definitiva ha efficacia immediatamente vincolante e equivale per ogni effetto legale al contratto.
  • Quando la decisione dipende dall'applicabilità ratione temporis di una disciplina sopravvenuta, il giudice di merito deve accertare in modo specifico la data dei contratti o delle aggiudicazioni; l'omissione di tale verifica rende la motivazione apparente.
  • La motivazione è apparente quando omette del tutto il giudizio sul fatto storico decisivo e non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudicante.
  • Se un motivo di ricorso è accolto per una questione assorbente, i motivi ulteriori che presuppongono la soluzione della questione principale restano assorbiti e non vengono esaminati.
  • La qualificazione della disciplina applicabile ai pagamenti di forniture verso la pubblica amministrazione dipende dal corretto inquadramento temporale e normativo del rapporto sottostante, prima ancora della verifica sulla domanda di interessi moratori.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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